Ordinanza n. 301/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del verbale di aggiudicazione provvisoria di procedura negoziata telematica del 28 maggio 2026 con il quale la commissione di gara ha: 1.1. escluso la Profas Costruzioni s.r.l. dalla procedura negoziata espletata ex art. 50, comma 1, lett. c) del Dl.vo n. 36/2023, indetta con lettera di invito – disciplinare per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della funzionalità idraulica ed opere connesse, dei tombini di raccolta acque piovane a monte del centro abitato, danneggiati a seguito degli eventi atmosferici intensi del 16 e 17 gennaio 2025, Giusto DDG n. 106 del 13 febbraio 2026 del dirigente generale del DPRC Sicilia (CUP: H68H25001420002 – C.I.G.: BB7E26DD2D), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. 1.2. successivamente ha redatto la graduatoria applicando il metodo A di cui all’allegato II del Dl.vo n. 36/2023 in quanto le offerte ammesse erano dodici, indi superiori a cinque, soglia al dì sopra della quale si applica il testé citato metodo; e, dopo aver individuato la soglia di anomalia in guisa automatica, ha individuato la migliore offerta non anomala, quella dell’o.e. NT Costruzioni s.r.l. (odierno controinteressato) che ha effettuato il ribasso del 32,45%. 1.3. ha disposto la c.d. aggiudicazione provvisoria in favore del suddetto o.e. primo graduato statuendo che il provvedimento di aggiudicazione definitiva sarebbe stato adottato con apposito provvedimento dirigenziale ad avvenuta verifica, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs n. 36/2023, del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta. 2. Gli altri atti infra specificati, inclusi: 2.1. la determinazione n. 78 del 28 maggio 2026, con la quale il funzionario responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Fondachelli Fantina ha approvato il sopra citato verbale e la proposta aggiudicazione in favore di NT Costruzioni s.r.l. 2.2. la nota prot. n. 3609 del 9 giugno 2026 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico – RUP del Comune di Fondachelli Fantina ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione trasmessa da Profas Costruzioni s.r.l. con PEC dell’1 giugno 2026. e per l’accoglimento delle domande specificate in calce al ricorso introduttivo. per quanto riguarda i motivi aggiunti:: per l’annullamento – previa sospensione cautelare i. della determina del Responsabile del II Settore Ufficio Tecnico del Comune di Fondachelli Fantina N. 103 del 7 luglio 2026 nonché numero 234 Reg. Gen., con la quale sono stati approvati gli atti presupposti ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della NT Costruzioni s.r.l. dell’appalto dei lavori relativi all’intervento di manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della funzionalità idraulica ed opere connesse, dei tombini di raccolta acque piovane a monte del centro abitato, danneggiati a seguito degli eventi atmosferici intensi del 16 e 17 gennaio 2025, Giusto DDG n. 106 del 13 febbraio 2026 del dirigente generale del DPRC Sicilia (CUP: H68H25001420002 – C.I.G.: BB7E26DD2D). ii. degli atti presupposti, connessi e consequenziali infra specificati. Nonché per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e per disporre in via cautelare l’ammissione con riserva della ricorrente alla gara per cui è causa anche previa revoca dell’ordinanza cautelare n. 229 del 29 giugno 2026, e per l’accoglimento delle domande anche risarcitorie specificate in calce al presente atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura negoziata e aggiudicazione definitiva dell’appalto a un’altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il verbale di aggiudicazione provvisoria del 28 maggio 2026, la determinazione comunale di approvazione degli atti di gara e la nota con cui il RUP ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela dell’esclusione. L’esclusione riguardava una procedura negoziata telematica per lavori di manutenzione straordinaria, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. La ricorrente contestava inoltre la graduatoria, il calcolo della soglia di anomalia e l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’impresa controinteressata. Con motivi aggiunti è stata impugnata anche la determinazione del 7 luglio 2026 di aggiudicazione definitiva, chiedendo altresì la sospensione cautelare degli atti, l’ammissione con riserva alla gara e il risarcimento dei danni. Nella fase cautelare il Collegio ha esaminato, in via sommaria, la questione relativa all’interpretazione della lex specialis e al possesso del requisito richiesto per la partecipazione. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che l’invito ricevuto le consentisse di partecipare e che dovesse trovare applicazione il principio di massima partecipazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto prima facie preferibile un’interpretazione coordinata e sostanziale della lex specialis, secondo i criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363, 1366, 1368 e 1369 c.c., anche alla luce dell’art. 100, comma 4, d.lgs. 36/2023. Il Collegio ha escluso che il principio di massima partecipazione potesse essere applicato meccanicamente fino a consentire la partecipazione di qualsiasi soggetto privo del requisito richiesto. Ha quindi ritenuto plausibile che la trasmissione dell’invito alla ricorrente fosse derivata da un mero errore materiale e che il requisito di partecipazione non fosse posseduto. La domanda cautelare è stata comunque respinta anche perché, come già rilevato dalla Sezione nella precedente ordinanza cautelare n. 229 del 29 giugno 2026, non risultava il pregiudizio grave e irreparabile, considerata la natura essenzialmente patrimoniale del danno lamentato. Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame del ricorso incidentale della controinteressata, non ancora depositato al momento della decisione, poiché la domanda cautelare doveva essere respinta per le ragioni già indicate. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda. È stata confermata l’udienza pubblica già fissata per il 1° ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori.
art. 100, comma 4, d.lgs. 36/2023
È richiamato quale parametro per l’interpretazione della lex specialis e dei requisiti di partecipazione.
È richiamato in relazione alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati prima dell’aggiudicazione definitiva.
Allegato II.2, Metodo A, d.lgs. 36/2023
È richiamato per il calcolo automatico della soglia di anomalia in presenza di un numero di offerte ammesse superiore a cinque.
Costituisce la base processuale della decisione sulla domanda cautelare.
artt. 1362, 1363, 1366, 1368 e 1369 c.c.
I criteri ermeneutici del contratto sono applicati, in sede cautelare, all’interpretazione coordinata e sostanziale della lex specialis.
Massime di principio
- La lex specialis di gara deve essere interpretata in modo coordinato e sostanziale, utilizzando anche i criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363, 1366, 1368 e 1369 c.c., anziché mediante la lettura isolata di singole clausole.
- Il principio di massima partecipazione non può essere applicato meccanicamente fino a consentire la partecipazione di operatori privi del requisito espressamente richiesto dalla lex specialis.
- La trasmissione dell’invito a un operatore privo del requisito di partecipazione può essere qualificata, ove risulti da univoci elementi della disciplina di gara, come mero errore materiale, non idoneo a fondare il diritto alla partecipazione.
- Nella fase cautelare, la natura essenzialmente patrimoniale del pregiudizio derivante dall’esclusione dalla gara può escludere la sussistenza del periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.
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