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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44861/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della responsabilità penale per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori (periodo dicembre 2013 - novembre 2015, importo circa €135.000). Il ricorrente ha articolato sei motivi: (1) vizio per revoca/inesatta ammissione della teste Balzani e sostituzione con la teste Rossato (violazione artt. 495, 507 c.p.p.); (2) illegittima ammissione ex officio della Rossato prima della conclusione dell'acquisizione delle prove; (3) inutilizzabilità della deposizione della Rossato perché testimone su atti non di sua firma e su fatti non di diretta cognizione (artt. 195, 499 c.p.p.); (4) mancata prova del dolo a causa dell'impossibilità di adempiere dovuta alla crisi finanziaria della società; (5) mancanza dell'elemento materiale del reato in quanto le retribuzioni sarebbero state corrisposte (seppur in ritardo), per cui non ci sarebbe stata distrazione delle somme; (6) eccessività del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.1 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi: il giudice può, anche d'ufficio ai sensi dell'art. 507 c.p.p., disporre l'escussione di un teste (o la sua sostituzione) e la deposizione della Rossato era utilizzabile in quanto era il funzionario che aveva materialmente compiuto gli accertamenti (non teste de relato). Sul quinto motivo ha statuìto che il reato è configurabile quando le retribuzioni sono state corrisposte (anche se in ritardo), perché la trattenuta sulle retribuzioni costituisce la provvista destinata al versamento all'INPS; dunque il mancato versamento integra la distrazione di somme dovute. Sul quarto motivo ha affermato che il dolo generico si desume dalla volontaria omissione e che la mera crisi di liquidità non esclude il dolo. Il sesto motivo è inammissibile: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la mancata concessione di attenuanti non è sindacabile in Cassazione se non sollecitata in appello. Condanna alle spese e all'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. e art. 2, comma 1-bis L. 63/1983 come sostituito dall'art. 3, sesto comma d.lgs. 8/2016

    reato contestato: omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

    La norma configura la responsabilità del legale rappresentante per l'omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni; applicata anche in presenza di pagamenti retributivi ritardati

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Il giudice può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova anche prima della 'terminata acquisizione delle prove'; l'esercizio del potere officioso è legittimo e non determina automaticamente nullità o inutilizzabilità della prova se il contraddittorio è garantito

  • art. 495, comma 4-bis cod. proc. pen.

    Rilevato ma non ritenuto violato: la revoca/variazione della teste non ha pregiudicato i diritti della difesa quando la prova sostitutiva è pertinente e il teste è effettivamente conoscente dei fatti

  • art. 195 e art. 499, quinto comma, cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione all'utilizzabilità delle deposizioni; la Corte ha ritenuto che la Rossato non fosse un teste de relato e la sua escussione fosse regolare

  • art. 2115 cod. civ.

    Norma civile che impone al datore di lavoro, quale sostituto, di corrispondere anche la parte di contributo a carico del lavoratore; la Corte la usa per spiegare l'origine dell'obbligo di versamento

  • art. 62 n.1 cod. pen.

    Attenuante richiamata dal ricorrente ma non riconosciuta; la Corte osserva che non risulta essere stata richiesta tempestivamente in appello

  • art. 597, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro del potere-dovere del giudice d'appello di applicare benefici o attenuanti d'ufficio e dei limiti alla sindacabilità in Cassazione se non sollecitati dalle parti

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro dei diritti di assistenza e rappresentanza che non risultano compromessi dall'anticipata escussione del teste

Massime di principio

  • Il giudice può assumere o integrare prove d'ufficio ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; tale potere è ampio e può essere esercitato anche prima della formale 'conclusione' dell'acquisizione delle prove, purché sia rispettato il contraddittorio e la prova sia rilevante.
  • La sostituzione di un teste indicato in lista con il funzionario che materialmente ha compiuto gli accertamenti è legittima; la deposizione è utilizzabile se il testimone è effettivamente a conoscenza diretta dei fatti (non teste de relato).
  • L'omesso versamento delle ritenute è integrato quando le retribuzioni sono state effettivamente corrisposte (anche se in ritardo): la trattenuta sulla retribuzione costituisce provvista destinata al versamento e la sua distrazione configura il fatto-reato.
  • La crisi di liquidità o le difficoltà aziendali non escludono automaticamente il dolo generico richiesto per il reato di omesso versamento; occorre provare l'impossibilità oggettiva e non meramente prospettata situazione di difficoltà.
  • Le questioni riguardanti la quantificazione della pena e il riconoscimento di attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti di arbitrarietà manifesta o violazione di legge; il mancato sollecito delle attenuanti in appello limita i rimedi in cassazione.
  • La proposizione di motivi di ricorso manifestamente infondati può comportare l'onere delle spese e il ravvedimento di profili di colpa, con obblighi pecuniari a favore della Cassa delle ammende.

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