Cassazione Penale, Sentenza n. 44851/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 546, comma 3, c.p.p., sostenendo un 'insanabile conflitto tra dispositivo e parte motiva' (errore nella indicazione della data della sentenza di primo grado); 2) inutilizzabilità di atti/processuali ai sensi dell'art. 220 disp. att. c.p.p. perché le verifiche della Guardia di Finanza sarebbero state redatte dopo l'emergere della notizia di reato e oltre i termini delle indagini, con richiamo anche all'art. 407 c.p.p.; 3) vizio nella motivazione sulla confisca ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74: la difesa contestava che beni intestati a Crisalba s.r.l. fossero inesistenti come patrimonio personale dell'imputato e lamentava la mancanza della prova che tali beni fossero effettivamente nella disponibilità del Mazzucco (proprietà diretta o per interposta persona).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Nel dettaglio: sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'errata indicazione della data nel dispositivo fosse un mero errore materiale, non idoneo a determinare incertezza sull'individuazione della sentenza di primo grado; sul secondo motivo la Corte l'ha ritenuto manifestamente infondato perché la difesa non ha indicato con precisione il momento dal quale sussistevano gli indizi né gli atti specificamente affetti dal vizio e la relativa incidenza sul giudizio, ricordando che la violazione dell'art. 220 disp. att. non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori salvo che la disciplina richieda espressa sanzione; sul terzo motivo la Corte ha confermato la motivazione della Corte d'appello ritenendola adeguata: è stata acquisita la prova che Crisalba s.r.l. costituiva uno schermo giuridico e che i beni erano nella disponibilità di Mazzucco, richiamando il principio secondo cui, ai fini della confisca per equivalente, la "disponibilità" coincide con la nozione di possesso e non con la mera titolarità civilistica.
Norme richiamate
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'errata indicazione della data nel dispositivo costituisce un mero errore materiale quando il dispositivo, nel suo complesso, consente di individuare con precisione la sentenza di primo grado; pertanto non integra una nullità per contraddittorietà tra dispositivo e motivazione.
art. 220, disp. att., cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che la violazione di tale disposizione non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza: occorre che la sanzione dell'inutilizzabilità sia prevista dalla norma di riferimento o che sia individuato con precisione il vizio, gli atti affetti e la loro incidenza sul giudizio.
art. 407, cod. proc. pen. (richiamato)
Richiamato dalla difesa nel contesto dell'impugnazione degli atti istruttori; la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specificazione sul momento temporale degli indizi e sugli atti viziati, per cui non ha accolto la censura.
art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Interpretato in linea con la giurisprudenza: ai fini della confisca per equivalente il presupposto è la "disponibilità" del bene, intesa come effettivo possesso o controllo (anche tramite schermi societari), e non coincide necessariamente con la titolarità civilistica; la Corte ha ritenuto adeguatamente provata la riconducibilità dei beni all'imputato.
Giurisprudenza citata (Sez.3, n. 9977 del 21/11/2019 e Sez.3, n. 34602 del 31/03/2021)
La Corte si è richiamata a precedenti orientamenti secondo i quali: a) la violazione dell'art. 220 disp. att. non provoca automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori; b) in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente la nozione di disponibilità attiene al possesso e non alla titolarità civilistica, e la mancata trascrizione nel P.R.A. non è decisiva se il bene è nella disponibilità del prevenuto.
Massime di principio
- Un mero errore materiale nel dispositivo (es. data) non comporta automaticamente la nullità della sentenza se dal testo risulta comunque chiara l'identità delle parti e delle imputazioni; la contestazione deve dimostrare un concreto contrasto tra dispositivo e motivazione.
- Per censurare l'utilizzabilità di atti ai sensi dell'art. 220 disp. att. c.p.p. è necessario individuare con precisione: il momento dal quale si assumono sussistenti gli indizi, gli atti specificamente affetti dal vizio e la loro incidenza sul giudizio; la sola asserzione generica è insufficiente.
- La disponibilità ai fini della confisca per equivalente coincide con il possesso o il controllo effettivo del bene, non con la sola titolarità formale: l'utilizzo di società 'schermo' può essere disatteso se emerge che il patrimonio è di fatto riconducibile all'imputato.
- La mancata trascrizione della cessione di beni mobili registrati nel P.R.A. non esclude automaticamente la misura cautelare o la confisca se il bene è nella disponibilità dell'imputato e non vi è un terzo di buona fede.
- In Cassazione, motivi vaghi o privi di specificazione fattuale sono frequentemente dichiarati manifestamente infondati o inammissibili; chi impugna deve fornire argomentazione puntuale e riferimenti alle norme/sanzioni che si ritiene violate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44853/2022 del 25/11/2022
- Sentenza penale · 25 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44855/2022 del 25/11/2022
- Sentenza penale · 25 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44856/2022 del 25/11/2022
- Sentenza penale · 25 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44857/2022 del 25/11/2022
- Sentenza penale · 25 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44859/2022 del 25/11/2022
- Sentenza penale · 25 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44860/2022 del 25/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →