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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44856/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di correzione dell'errore materiale con cui il tribunale aveva integrato la sentenza del 9/11/2021 disponendo, in favore della parte civile, la condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di assistenza e rappresentanza. Il motivo dedotto è la violazione dell'art. 130 cod. proc. pen., con la censura che la procedura di correzione dell'errore materiale non poteva essere utilizzata per introdurre statuizioni civili omesse nella decisione, trattandosi di modifica essenziale della sentenza e non di semplice rettifica formale

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'art. 130 cod. proc. pen. consente solo correzioni di errori materiali o disarmonie tra espressione formale e contenuto reale e non la sostituzione o integrazione essenziale della decisione. Ha anche richiamato il principio secondo cui l'omissione di statuizioni civili nel dispositivo non può essere sanata con la correzione in difetto di impugnazione della parte civile. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di correzione del 22/12/2021.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La norma autorizza la correzione di errori materiali e la rettifica di disarmonie tra espressione formale e contenuto reale della sentenza; non può essere utilizzata per introdurre o modificare statuizioni essenziali o per sostituire il contenuto decisionale.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Stabilisce la regola generale di pronuncia sulle spese quando l'imputato è soccombente nei confronti della parte civile; tuttavia la pronuncia sulle spese non ha carattere di automatismo se manca il riconoscimento del risarcimento del danno, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice.

  • artt. 54 e 1161 cod. nav.

    Norme sostanziali in relazione al reato per cui Torricella è stato condannato in primo grado; sono citate come oggetto della condanna penale menzionata nella sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La procedura di correzione dell'errore materiale (art. 130 c.p.p.) va limitata a rettifiche formali o a disarmonie tra la formula e il contenuto reale della decisione; non può servire a introdurre o modificare statuizioni sostanziali o accessorie che incidano sul merito.
  • Se nella sentenza manca la pronuncia su statuizioni civili (risarcimento, spese), la parte civile deve tutelare il proprio interesse tramite i rimedi impugnatori ordinari; il giudice non può supplire con la correzione materiale in assenza di impugnazione della parte civile.
  • La condanna alle spese in favore della parte civile non è automatica quando non è stato riconosciuto il risarcimento del danno; la pronuncia sulle spese conserva un margine discrezionale del giudice.
  • Quando una correzione comporterebbe una modifica essenziale della decisione o l'inserimento di pronunce civili omesse, il rimedio corretto è l'impugnazione e non il procedimento di correzione dell'errore materiale; in tali casi la correzione è annullabile in cassazione.

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