Cassazione Penale, Sentenza n. 44859/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili impugnano l'assoluzione di Piccinni per i reati colposi connessi a un sinistro del 31/08/2012, sostenendo che la sua condotta (aver proseguito la marcia nonostante un'avaria ai freni e poi essersi fermato sul margine della carreggiata invece di utilizzare una piazzola, mancata installazione corretta del segnale mobile, mancato uso del giubbotto catarifrangente) abbia costituito una concausa efficiente dell'investimento, amplificandone le conseguenze e rendendo possibile il decesso degli occupanti della Fiat Punto e di una passeggera del pullman
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibili i ricorsi ma li ha rigettati nel merito. In via preliminare ha respinto l'eccezione sulla mancanza di procura speciale, ritenendo valida la procura apposta. Sul merito ha ritenuto assente il nesso causale necessario tra le omissioni contestate a Piccinni e l'evento lesivo: l'autoarticolato era fermo sul margine, con luci di emergenza accese e senza prova che l'apposizione del triangolo avrebbe evitato l'impatto; la Corte territoriale ha correttamente individuato nella condotta del conducente del pullman (mancanza di frenata, non essersi avveduto della Fiat Punto) la causa risolutiva dell'evento. Le censure delle difese circa la mancata valutazione della concausa addebitata a Piccinni non hanno dimostrato un vizio decisivo di motivazione o la violazione di specifiche norme della circolazione connessa causalmente all'evento. Conseguenza: confermata l'assoluzione di Piccinni
Norme richiamate
art. 41 cod. pen. (nesso di causalità)
La Corte richiama la necessità di accertare il nesso causale tra la condotta e l'evento per l'imputazione penale; non è sufficiente una generica violazione di dovere civile per fondare responsabilità penale
art. 589 cod. pen. (omicidio colposo)
Per la configurabilità dell'omicidio colposo occorre dimostrare la colpa (imprudenza/negligenza/imperizia) e il nesso causale tra tale colpa e la morte; nel caso il nesso è stato ritenuto assente rispetto alle omissioni contestate a Piccinni
art. 2043 cod. civ. (responsabilità civile aquiliana, principio del neminem ledere)
La Corte osserva che il generale dovere civile di non arrecare danno non sostituisce gli specifici precetti penali della circolazione stradale ai fini della responsabilità penale
art. 140 cod. strad. (norme di comportamento - limiti generali di prudenza)
Richiama il dovere di prudenza del conducente, ma la sua violazione deve essere riconducibile come causa dell'evento per fondare responsabilità penale; non è stata dimostrata tale causalità rispetto alla condotta di Piccinni
art. 141 cod. strad. (limiti di velocità)
Contestata ma esclusa perché l'autoarticolato era fermo al momento dell'impatto, quindi il profilo della velocità non è pertinente alla responsabilità di Piccinni
art. 149 cod. strad. (distanza di sicurezza)
Norma contestata al conducente del pullman e richiamata nella ricostruzione della dinamica; la Corte territoriale ha individuato nella violazione della distanza e nella mancanza di frenata del pullman la causa primaria dell'evento
art. 162 cod. strad. (segnalazione del veicolo in sosta e uso del giubbotto retroriflettente)
La Corte ha ritenuto che l'accensione delle luci di emergenza e la stazione del mezzo al margine esaurissero l'obbligo di segnalazione di veicolo fermo; inoltre l'omesso uso del giubbotto non era rilevante poiché il conducente non era sceso dal mezzo
Massime di principio
- Per attribuire responsabilità penale in incidenti stradali derivanti da omissioni è necessario dimostrare non solo la violazione di una norma della circolazione, ma anche il nesso di causalità specifico tra quella violazione e l'evento dannoso; violazioni generiche o astratte non sono sufficienti
- La violazione del 'dovere civile' di non ledere altrui (art. 2043 c.c.) non equivale automaticamente a responsabilità penale: il profilo penale va fondato su norme specifiche della circolazione e sul rapporto causale con l'evento
- La presenza di un veicolo fermo sul margine della carreggiata per ragioni d'emergenza non è di per sé illecito se è stata adottata una segnalazione attinente (es. luci d'emergenza); occorre valutare se una diversa condotta avrebbe effettivamente impedito l'evento
- L'omessa apposizione del triangolo o del giubbotto può non incidere sulla responsabilità se la prova mostra che, anche con la segnalazione corretta, l'evento non sarebbe stato evitato dati gli altri fattori (es. guida imprudente di terzi, mancanza di frenata)
- In fase di impugnazione davanti alla Cassazione le doglianze devono individuare vizi di diritto o carenze decisive di motivazione: semplici rinnovate valutazioni della prova o lamentele generiche sulla motivazione non superano il controllo di legittimità
- Proceduralmente, le parti civili devono curare la procura speciale per atti specifici in sede penale; tuttavia una procura autenticata che indichi espressamente il potere di proporre ricorso per cassazione è normalmente ritenuta valida
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