Cassazione Penale, Sentenza n. 44853/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva errata applicazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e carenza della motivazione in ordine alla riqualificazione del fatto: la Corte d'appello aveva riqualificato il fatto originariamente contestato (art. 10-quater d.lgs. n.74/2000) nel delitto previsto dall'art. 4 d.lgs. n.74/2000, senza trasmettere gli atti al Pubblico Ministero ex art. 521, comma 2, c.p.p., così introducendo una contestazione nuova o diversa che ha inciso sugli elementi essenziali dell'imputazione e ha pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato la riqualificazione operata in appello come modifica sostanziale del "fatto" rispetto all'imputazione originaria (mutamento degli elementi essenziali), con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Per questo ha annullato senza rinvio sia la sentenza impugnata della Corte d'appello del 10/02/2021 sia la sentenza di primo grado del Tribunale di Patti dell'11/02/2020 per difetto di contestazione, e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti per gli eventuali ulteriori provvedimenti. Ha rilevato inoltre che, tenuto conto dei periodi di sospensione, la prescrizione non risulta ancora decorso.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Se in appello emerge una diversa qualificazione del fatto che comporti un "fatto nuovo" o un cambiamento essenziale della fattispecie concreta, il giudice deve trasmettere gli atti al Pubblico Ministero; la Corte d'appello non può sostituirsi al PM pronunciando una condanna per fatto non contestato originariamente.
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 521 per le regole sulla contestazione e sulle conseguenze processuali in caso di nuovo o diverso fatto; la giurisprudenza distingue tra mera riqualificazione ammissibile e mutamento essenziale che richiede trasmissione.
art. 10-quater d.lgs. n.74/2000
Era la fattispecie originariamente contestata (riguardante compensazioni/crediti inesistenti in relazione all'uso del modello F24). La Corte ha ritenuto che la condotta processualmente dibattuta non corrispondesse agli elementi poi ritenuti in sede di condanna.
art. 4 d.lgs. n.74/2000
Fattispecie nella quale la Corte di appello ha riqualificato il fatto (dichiarazione con elementi passivi inesistenti e evasione IVA per importo e rapporto con elementi attivi in compensazione); tale riqualificazione comprende elementi essenziali (ammontare imposta evasa, rapporto con elementi attivi) non presenti nella contestazione originaria, configurando un fatto diverso.
Giurisprudenza (Sezioni Unite e pronunce di merito)
es. Sez. U., n. 36551/2010; Sez. 6, n. 26284/2013; Sez. 5, n. 32785/2016
Principi richiamati: distinzione tra "fatto nuovo" e "fatto diverso"; per parlare di mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali tale da pregiudicare la difesa; se mutamento sussiste vige l'obbligo di trasmissione al P.M. e la violazione può condurre all'annullamento.
Massime di principio
- Se la riqualificazione operata in appello modifica in modo sostanziale gli elementi essenziali della fattispecie (ammontare dell'evasione, rapporto con elementi attivi, natura della condotta), si configura un "fatto diverso" che richiede la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521 c.p.p.; non è legittimo condannare direttamente per tale nuovo fatto.
- La distinzione fra mera riqualificazione (ammessa se gli elementi del fatto rimangono sostanzialmente gli stessi) e mutamento del fatto (che pregiudica la difesa) si valuta con riferimento alla possibilità per l'imputato di conoscere l'oggetto del rimprovero e predisporre adeguata linea difensiva.
- In caso di mancata trasmissione e di condanna per fatto diverso, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio le sentenze e ordinare la trasmissione degli atti al P.M.; ciò tutela il principio di legalità dell'azione penale e il diritto di difesa.
- Le difese tecniche devono essere adattate alla specifica fattispecie contestata: questioni istruttorie e prove da richiedere possono essere differenti se si contesta l'effettiva esecuzione di compensazioni (es. modello F24) rispetto alla contestazione di dichiarazioni con crediti inesistenti e evasione per importi sopra soglia.
- Verificare sempre i termini di prescrizione e gli effetti delle sospensioni: l'annullamento per vizio di contestazione non comporta automaticamente l'estinzione per prescrizione se i termini non sono decorso.
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