Cassazione Penale, Sentenza n. 44857/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) vizio di violazione, mancanza e contraddittorietà della motivazione sul capo a) (art. 2 Dlgs. 74/2000) - si contestava che la sentenza non spiegasse perché le fatture fossero false e non valutasse gli argomenti difensivi, sostenendo che la prova si basasse su mere congetture; 2) mancanza di motivazione sul capo b) (art. 4 Dlgs. 74/2000) - si lamentava l'assenza di riferimenti probatori sulla consapevolezza dell'inesistenza degli atti; 3) violazione di legge e carenza di motivazione sul capo c) (artt. 3 e 4 Dlgs. 74/2000) - si criticava l'assenza di spiegazione sulle distinte condotte e la possibile coincidenza materiale delle dichiarazioni (problema di concorso o unicità di reato); 4) erronea interpretazione dell'art. 13 comma 2 Dlgs. 74/2000 alla luce della novella (art. 39 D.L. n.124/2019) che estenderebbe la causa di non punibilità del ravvedimento anche agli artt. 2 e 3, con richiesta di applicazione retroattiva favorevole al reo; 5) mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (insufficiente spiegazione della determinazione della pena).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità estrinseca e la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della corte di appello (ricostruzione probatoria e rilievi sulle fatture false, sulla scelta di affidare la gestione fiscale a un professionista e sugli elementi indiziari della consapevolezza); il secondo motivo è stato ritenuto infondato poiché la corte di appello aveva fornito adeguata motivazione circa l'elemento soggettivo; il terzo motivo è infondato perché il giudice di merito ha qualificato correttamente la fattispecie (ritenendo reato unico ex art. 3 e applicando poi gli effetti sulla continuazione); il quarto motivo è inammissibile: la modifica normativa estendendo l'art. 13 comma 2 opera dalla sua entrata in vigore e non ha efficacia retroattiva per applicare il ravvedimento ai fatti anteriori senza la fattispecie concreta; il quinto motivo è inammissibile perché la determinazione della pena, entro i limiti edittali e vicino al minimo, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente, la condanna nei confronti di Catalfamo è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74
art. 2, art. 3, art. 4, art. 13 comma 2, art. 13-bis
Le fattispecie di frode fiscale (artt. 2,3,4) possono essere provate con elementi indiziari e la Corte ha ritenuto che l'emissione ed utilizzo di fatture per prestazioni inesistenti, l'inserimento di elementi passivi falsi e la scelta di affidare la gestione fiscale a un professionista compiacente costituiscano elementi idonei a dimostrare il dolo. L'art. 13 comma 2 (ravvedimento operoso) non è risultato applicabile retroattivamente rispetto alla novella che ne ha esteso la portata
Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157
art. 39 comma 1 lett. q)-bis (modifica dell'art. 13 comma 2 Dlgs. 74/2000)
La Corte ha interpretato che la modifica normativa opera solo dalla data di entrata in vigore della novella e non è applicabile retroattivamente per estendere il ravvedimento operoso a fatti anteriori salvo che non ricorra la fattispecie concreta prevista dalla norma
Codice penale
Art. 62-bis e art. 13-bis Dlgs. 74/2000 usati per il calcolo della pena e per la riduzione; art. 133 cod. pen. richiamato per sancire la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena entro i limiti edittali e la legittimità di motivazioni compatte che richiamino criteri generali di adeguatezza e proporzione
Codice di procedura penale
Ricorso rigettato e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In materia di reati tributari, la motivazione può fondarsi su un insieme di elementi indiziari (fatture false, inserimento di elementi passivi, rapporti con professionisti che hanno curato dichiarazioni) quando ricostruiscono coerentemente il quadro del dolo.
- Per assalti in Cassazione è essenziale la specificità: i motivi devono confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito; censure generiche o che non colgono le ragioni sottese alla decisione sono spesso inammissibili.
- La modifica normativa che amplia cause di non punibilità (es. ravvedimento operoso) opera, di regola, dalla data di entrata in vigore della novella e non retroagisce salvo chiara disposizione espressa o inderogabile principio di favore rei applicabile solo se compatibile con la ratio della norma.
- La distinzione tra più reati o un unico reato va valutata alla luce della concreta materialità delle condotte: quando le dichiarazioni false sono sostanzialmente le stesse possono prevalere soluzioni di unitarietà; viceversa, elementi distinti di comportamento giustificano pluralità di reati.
- La determinazione della pena entro i limiti edittali rientra nella discrezionalità del giudice di merito; motivazioni che richiamano criteri generali (adequatezza, proporzione, reiterazione) sono sufficienti se non manifestamente illogiche.
- In sede di impugnazione, questioni nuove non sollevate nei gradi precedenti rischiano l'inammissibilità in Cassazione: i motivi devono rispettare i limiti di specificità e novità consentiti dalla legge.
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