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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11776/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta regolarizzazione della posizione della contribuente tramite la procedura di definizione agevolata e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni irrogate per gli anni d'imposta 2002 e 2003, relative alla mancata indicazione in dichiarazione dei redditi dei costi delle operazioni intercorse con soggetti residenti in Paesi cd. black list. La Commissione tributaria regionale aveva ridotto le sanzioni a euro 516,00, ritenendo la violazione meramente formale e non applicabile la sanzione proporzionale del 10% prevista dall'art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo avverso tale decisione. Successivamente, la parte controricorrente ha chiesto la sospensione in relazione alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022; poi l'Avvocatura dello Stato, per conto dell'Agenzia, ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che la contribuente aveva regolarizzato la propria posizione avvalendosi della procedura di cui agli artt. 166-173 ter del d.l. n. 197 del 2022.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 471 del 1997

    Il giudice di merito aveva qualificato la violazione come meramente formale, escludendo l'applicazione della sanzione proporzionale del 10% prevista dal comma 3-bis e rideterminando la sanzione secondo il comma 1.

  • artt. 166-173 ter d.l. n. 197 del 2022

    La contribuente ha utilizzato la procedura di regolarizzazione/definizione agevolata prevista da tali disposizioni, circostanza che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • comma 196 della legge n. 197 del 2022

    È richiamato per l'istanza di sospensione depositata dalla controricorrente in relazione alla definizione agevolata.

  • art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    È la base procedurale della trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, il contribuente aderisce a una procedura normativa di definizione agevolata che regolarizza la posizione controversa, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta definizione della pretesa fiscale fa venire meno l'interesse alla decisione sul ricorso, con conseguente arresto del processo e regolazione delle spese secondo il criterio dell'anticipazione.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte non affronta il merito delle censure, limitandosi a prendere atto dell'intervenuta definizione della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiCaso fortuito e forza maggiore

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