Sentenza del 22/01/2024 n. 2234 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso della maggiore IRES versata per gli anni 2009 e 2010, sostenendo di avere diritto alla detassazione Tremonti-ter prevista dall’art. 5 del d.l. n. 78/2009 per gli investimenti in nuovi macchinari. La Commissione tributaria provinciale di Bologna aveva accolto i ricorsi contro il silenzio-rifiuto; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che l’agevolazione fosse revocabile anche quando i beni fossero trasferiti presso stabili organizzazioni della società situate fuori dallo Spazio economico europeo. In Cassazione, A.A. Spa ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 3-bis, sostenendo che la revoca riguardasse solo la cessione a soggetti terzi e non il mero trasferimento dei beni presso proprie strutture estere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha stabilito che la revoca opera anche quando, senza cessione a terzi, il beneficiario trasferisce il macchinario agevolato presso una propria struttura produttiva situata fuori dallo SEE: rileva l’utilizzo concreto del bene fuori dallo SEE, non la sola disponibilità di una stabile organizzazione estera né la residenza fiscale del cessionario. La circolare n. 44/E del 2009 è stata considerata esplicativa della legge, non fonte autonoma dell’obbligo. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia 7.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La Corte ha enunciato il relativo principio di diritto ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 5, commi 1, 3 e 3-bis, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
Il comma 3-bis dell’art. 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge n. 102/2009, che dispone la revoca del beneficio della detassazione parziale degli investimenti in macchinari di cui al precedente comma 1, qualora i beni oggetto degli investimenti siano ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo, va intesa come riferita alla circostanza concreta che il cessionario utilizzi il bene agevolato in strutture produttive, principale o secondaria, non ubicate nell’ambito dello Spazio economico europeo, a prescindere dal luogo in cui è collocata la propria residenza fiscale e pertanto deve ritenersi che, al di fuori della ipotesi di cessione a soggetti terzi, costituisca causa di revoca dell’agevolazione anche il trasferimento del bene, ad opera del beneficiario dell’agevolazione, presso proprie strutture produttive situate al di fuori dello Spazio economico europeo.
La disposizione concedeva la detassazione del 50% degli investimenti agevolabili, ma ne comporta la revoca se il bene viene utilizzato fuori dallo SEE. La revoca riguarda anche il trasferimento del bene presso una struttura estera propria del beneficiario, pur in assenza di una cessione a un soggetto terzo.
Ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ. si ritiene di dover enunciare il seguente principio di diritto
La Corte, decidendo il ricorso, enuncia il principio di diritto applicabile all’interpretazione dell’art. 5, comma 3-bis, d.l. n. 78/2009.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti di legge per il rigetto dell’impugnazione, la parte ricorrente è tenuta a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali concesse in relazione a investimenti produttivi, la destinazione concreta del bene può essere determinante per conservare il beneficio: occorre verificare dove il bene viene effettivamente utilizzato, non soltanto chi ne è proprietario o dove ha sede la società.
- Se la norma collega la revoca alla cessione di beni a soggetti operanti fuori da un’area geografica, il trasferimento del bene presso una struttura produttiva estera della stessa impresa può essere assimilato a tale fattispecie quando produce il medesimo effetto, cioè l’utilizzo del bene fuori dall’area tutelata.
- La disponibilità di una stabile organizzazione estera, da sola, non determina la revoca: conta che il bene agevolato sia concretamente destinato o utilizzato in una struttura produttiva situata fuori dallo SEE.
- Una circolare amministrativa può chiarire il significato di una disposizione, ma la revoca del beneficio deve trovare fondamento nella legge e nella sua interpretazione, non nella circolare come fonte autonoma.
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