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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19831/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione di confisca dell'immobile di proprietà del Murano per carenza di motivazione e errata qualificazione giuridica: si contestava che la Corte di merito avesse fondato la confisca sulla pericolosità dell'agente e sul nesso di pertinenzialità ma non avesse dimostrato che l'immobile fosse intrinsecamente e necessariamente strumentale alla commissione di futuri reati (esclusività/necessarietà dell'uso illecito), né avesse valutato l'effettiva possibilità di un utilizzo alternativo lecito del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'immobile. Ha rilevato che la Corte di appello non ha adeguatamente valutato se l'immobile fosse collegato al reato da un nesso "indefettibile, intrinseco, essenziale e non occasionale" (esclusività e necessarietà dell'impiego per l'attività illecita) e non si sia limitata a valorizzare la pericolosità dell'imputato. Per tali ragioni ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

Norme richiamate

  • art. 348 cod. pen., comma 2

    "delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato"

    La norma dispone una confisca obbligatoria come effetto della condanna per il reato previsto dall'art. 348: individua beni con un qualificato vincolo di pertinenzialità (servirono o furono destinati) e implica che, pur potendo ricomprendere l'immobile, occorre verificare un rapporto stretto e intrinseco tra cosa e reato.

  • art. 240 cod. pen., comma 1

    "il giudice può ordinare la confisca"

    Norma sulla confisca facoltativa: richiede l'accertamento del nesso di strumentalità in concreto tra la cosa e il reato e la valutazione della pericolosità sociale dell'agente; la sentenza di merito aveva applicato questa disciplina per giustificare la confisca dell'immobile.

  • legge n. 3 dell'11 gennaio 2018

    Ha introdotto nel codice penale l'art. 348, comma 2; la Corte sottolinea l'applicazione secondo il principio tempus regit actum (misure di sicurezza regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione/esecuzione).

  • art. 200 cod. pen.

    Principio secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione; utilizzato per spiegare la possibilità di applicare la nuova disposizione sulla confisca anche se entrata in vigore dopo il fatto.

  • art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Citato a titolo comparativo per distinguere fattispecie in cui la confisca obbligatoria si estende automaticamente all'area (es. discariche abusive) e sottolineare che l'art. 348, comma 2 non si estende automaticamente all'immobile senza valutazione del nesso di pertinenzialità.

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU

    Riferimento ai diritti di proprietà e alla necessità di bilanciamento tra tutela della proprietà e misure ablative; sottolinea l'esigenza di adeguata motivazione e proporzionalità prima di comprimere il diritto di proprietà.

Massime di principio

  • La confisca di un immobile usato per attività illecite non è automatica: il giudice deve accertare che l'immobile sia "esclusivamente" o "necessariamente" strumentale alla commissione dei reati, ossia che abbia un nesso intrinseco, essenziale e non occasionale con l'illecito.
  • Quando l'immobile può agevolmente essere destinato ad un uso lecito (es. abitazione, sedi di altri professionisti autorizzati), la confisca è difficilmente giustificabile senza prova dell'indispensabilità dell'immobile per l'attività criminosa.
  • La valutazione della pericolosità sociale dell'agente può influire sulla decisione di confisca facoltativa, ma da sola non basta a trasformare un bene lecitamente utilizzabile in un bene intrinsecamente pericoloso; il giudice deve documentare il rapporto di strumentalità tra res e reato.
  • Se la norma che prevede la confisca è stata introdotta dopo il fatto, può comunque essere applicata secondo il principio tempus regit actum alle misure di sicurezza, ma il suo esercizio richiede una motivazione rigorosa, essendo connesso a finalità interdittive e punitive patrimoniali che comprimono il diritto di proprietà.
  • In presenti di impugnazione della confisca, difesa e giudice devono affrontare esplicitamente la possibilità di uso alternativo lecito del bene e fornire una motivazione puntuale sul perché tale uso non eliminerebbe il rischio di reiterazione.
  • In casi simili il rinvio per nuovo giudizio è probabile quando la motivazione di merito si concentra sulla pericolosità della persona senza verificare l'indispensabilità o l'esclusività dell'immobile rispetto all'attività illecita.

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