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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24410/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un sinistro stradale mortale nel quale due persone sono state ritenute responsabili, in concorso, della morte di un passeggero di un terzo veicolo. L'imputato ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per omicidio colposo, ritenendosi che avesse effettuato un'imprudente manovra di sorpasso che aveva favorito l'impatto frontale tra due altre autovetture, in un contesto di velocità elevate e condotte di guida pericolose. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto tre motivi ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.: 1) vizio di motivazione sulla ricostruzione della velocità dei veicoli e sulla ritenuta scorrettezza della manovra di sorpasso, lamentando che la Corte avesse aderito in modo apodittico alle conclusioni del consulente del PM senza considerare le dichiarazioni di una teste oculare e la consulenza difensiva; 2) vizio di motivazione sul vaglio critico delle risultanze istruttorie, sostenendo che la ricostruzione del sinistro fosse stata fondata solo sulla relazione del consulente dell'accusa, trascurando chiarimenti resi in udienza e le prove difensive alternative; 3) vizio di motivazione sulla utilizzazione delle prove nella ricostruzione dell'occorso, assumendo che la condotta dell'altra conducente, qualificata come imprudente ed eccezionale, avesse dovuto interrompere il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo inammissibili perché sostanzialmente di merito e diretti a una rivalutazione del fatto e delle prove; ha osservato che la motivazione di merito era congrua e coerente nel ricostruire le velocità dei veicoli e nel valorizzare le conclusioni del consulente tecnico del PM, senza dover recepire la diversa lettura proposta dalla difesa. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il dato asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado, evenienza non ricorrente. Ha poi respinto il terzo motivo, affermando che la condotta dell'altra conducente, pur colposa, era stata correttamente apprezzata come mera concausa e non come fattore autonomo, eccezionale e imprevedibile idoneo a interrompere il nesso di causalità, anche in presenza dell'azzardata manovra di sorpasso dell'imputato e dell'elevata velocità dei veicoli coinvolti. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità del ricorso, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato solo per la sintesi dei motivi di ricorso, non incide sulla decisione di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La deduzione del vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove; è inammissibile se mira a sovrapporre una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella dei giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti soggettivi, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    "Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova [...] può essere dedotto [...] nel solo caso in cui il ricorrente rappresenti [...] che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado"

    Il travisamento della prova è deducibile in cassazione nella doppia conforme solo se il dato travisato sia stato oggetto di nuova valutazione nella sentenza d'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    "si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila"

    La declaratoria di inammissibilità comporta, oltre alle spese, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    "conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen."

    Norma richiamata per la forma della trattazione dei motivi, senza rilievo decisivo sulla ratio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, i motivi che contestano la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove o la preferenza accordata a una tesi tecnica rispetto a un'altra sono inammissibili quando, sotto la veste del vizio di motivazione, richiedono una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se il dato asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione della sentenza d'appello; in caso contrario, la censura resta preclusa.
  • La condotta colposa di un terzo o di un coimputato non interrompe il nesso causale quando si presenti come mera concausa inserita nello stesso processo causale, e non come fattore eccezionale, autonomo e imprevedibile idoneo da solo a produrre l'evento.
  • Ai fini dell'omissione o del mancato apprezzamento di una prova, non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del materiale istruttorio: occorre evidenziare un effettivo vizio logico o un travisamento decisivo, altrimenti la censura è meramente fattuale.
  • Quando la motivazione di merito dia conto in modo coerente della velocità dei veicoli, della manovra di sorpasso e della dinamica dell'impatto, la cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieLesioni
RamiReati contro la fede pubblicaReati stradaliProcesso penale
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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