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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12772/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di restituzione di Euro 9.958,34, somma che l'attore sosteneva di aver consegnato alla controparte a titolo di mutuo per il pagamento di una rata del prezzo di acquisto di un'abitazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo provata soltanto la consegna del denaro e non anche l'accordo sulla restituzione, valorizzando la compatibilità della dazione con rapporti personali tra le parti e ipotizzando la natura donativa dell'attribuzione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1813 e seguenti c.c., assumendo di avere assolto l'onere probatorio sulla consegna, sul titolo e sull'obbligo restitutorio, e lamentando che la Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente le regole sull'onere della prova senza considerare le emergenze istruttorie già valorizzate dal Tribunale; con un secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omessa o insufficiente valutazione della deposizione del teste Parisi, ritenuta attendibile ma non decisiva dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura non investiva realmente una violazione di legge: la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio per cui chi chiede la restituzione di una somma data a mutuo deve provare sia la consegna del denaro sia il titolo giuridico dell'obbligo di restituzione, e la semplice contestazione del mutuatario circa la natura mutuatizia della dazione non sposta l'onere probatorio. La Corte ha altresì osservato che il giudice di merito aveva valutato le circostanze del caso, attribuendo rilievo ai rapporti personali tra le parti e ritenendo non raggiunta la prova dell'accordo restitutorio. È stato dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: la deposizione testimoniale era stata esaminata, ma ritenuta priva di decisività in quanto riferita a un fatto successivo alla dazione e non indicativo dell'accordo originario. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere invocato quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento di fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio motivazionale non può risolversi nella semplice richiesta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie, ma richiede l'indicazione del fatto storico decisivo asseritamente omesso o mal valutato.

  • art. 1813 c.c.

    nel mutuo chi agisce per la restituzione deve provare la consegna della somma e il titolo giuridico dell'obbligo restitutorio.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare il titolo del preteso diritto alla restituzione resta a carico di chi lo fa valere; la mera negazione del mutuo da parte del convenuto non integra eccezione in senso sostanziale idonea a invertire l'onere della prova.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza dell'impugnante.

Massime di principio

  • Chi agisce in giudizio per ottenere la restituzione di una somma asseritamente data a mutuo deve provare non solo la materiale dazione del denaro, ma anche il titolo dell'attribuzione e l'obbligo di restituzione; la mera ammissione della ricezione della somma da parte del convenuto non basta a trasferire su quest'ultimo l'onere probatorio.
  • La contestazione da parte del convenuto della natura mutuatizia della somma ricevuta non costituisce, di regola, eccezione in senso sostanziale, ma semplice diversa allegazione causale: perciò l'onere di dimostrare il mutuo resta a carico dell'attore.
  • Il rigetto di una domanda restitutoria per mancanza di prova va fondato sulla valutazione complessiva delle circostanze concrete, incluse quelle che rendano plausibile una liberalità o altra diversa causa dell'attribuzione.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove: è necessario indicare un fatto storico decisivo, realmente omesso o esaminato in modo solo apparente, e non limitarsi a prospettare una diversa lettura del compendio istruttorio.
  • La valutazione dell'attendibilità e della rilevanza delle prove testimoniali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla motivazione e non come terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandato
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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