Cassazione Penale, Sentenza n. 9490/2025 del 07/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di somme fino a euro 587.312,21 e, in subordine, crediti/beni sino a pari importo, nonché automezzi e immobili, adottato in relazione al delitto di autoriciclaggio ricollegato alla presunta distrazione di rimanenze dalla ditta individuale Bricocina. Il ricorrente ha contestato la carenza o mera apparenza della motivazione sul periculum in mora e sul fumus commissi delicti, evidenziando: errata valutazione delle giacenze (587.312,21 vs 172.418,03), l'esistenza di una transazione con la curatela (pagamento di 120.000 euro e rinuncia agli atti del procedimento civile), la restituzione di parte delle rimanenze e di un furgone, e che il ricorrente aveva ruolo di procuratore per un periodo limitato (03/03/2022-11/08/2022) e non poteva essere considerato amministratore di fatto. Denunciata anche la illegittimità del riesame che avrebbe sostituito la motivazione del GIP con argomentazioni autonome e non sorrette da fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato rispetto a circostanze decisive (in particolare la transazione con la curatela, la restituzione delle rimanenze e la consistente contestazione del valore delle giacenze), e non ha valutato compiutamente le deduzioni sulla temporaneità della procura e sull'assenza di prova sufficiente dell'amministratore di fatto. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo esame. Sono state assorbite le doglianze relative alla motivazione sul periculum in mora.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'obbligo di motivazione delle misure cautelari; la Corte evidenzia che vizi radicali della motivazione costituiscono violazione di legge e giustificano il ricorso per cassazione.
art. 309, comma 9 e art. 324, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione all'onere del giudice della cautela reale di motivare le ragioni giustificative dell'effetto anticipatorio del vincolo; il tribunale del riesame deve spiegare la necessità e proporzionalità del vincolo anticipato.
art. 27, comma 2, Cost.
Riferimento al principio di legalità e al diritto alla motivazione delle decisioni giudiziarie, connesso al diritto ad un processo equo.
art. 6, par. 2, CEDU
Richiamato come parametro di garanzia procedurale (diritto ad un processo motivato e imparziale); la motivazione insufficiente può ledere i diritti garantiti dalla Convenzione.
art. 125, comma 3 e art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Norme rilevanti per l'esame cautelare e l'onere motivazionale del giudice della misura; la Corte sottolinea che il riesame deve confutare adeguatamente le censure sul fumus sollevate dalla difesa.
art. 240 e art. 648-quater cod. pen.
Collegati alla nozione di fumus commissi delicti e alla confisca per autoriciclaggio; il giudice deve valutare se gli elementi indiziari giustifichino il vincolo funzionale alla confisca.
Richiamato in relazione alla qualifica di amministratore di fatto; la Corte ricorda che non basta una procura generale, occorrono prove significative e concludenti dell'effettivo esercizio di funzioni direttive continuative.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Indicata come criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione: è ammesso solo per violazione di legge, che comprende anche l'assoluta mancanza o la mera apparenza della motivazione.
Massime di principio
- Il giudice del riesame è tenuto a motivare specificamente e a confutare le deduzioni difensive che incidono sul fumus commissi delicti; non può limitarsi a richiamare la relazione del curatore senza esaminare elementi prodotti dalla difesa.
- Se emergono prove o atti (es. transazione con la curatela, restituzione di beni, accordi conciliativi) che incidono sul valore delle poste oggetto del sequestro, il tribunale deve valutarli espressamente prima di confermare un vincolo per finalità di confisca.
- La qualificazione di 'amministratore di fatto' non può fondarsi solo su una procura generale: è necessaria prova di un'attività gestionale significativa e continuativa; la temporaneità della procura è elemento rilevante.
- In tema di misure reali preordinate alla confisca il giudice deve motivare le ragioni dell'anticipazione degli effetti della futura ablazione (periculum in mora e proporzionalità dell'intervento).
- La Corte di Cassazione interviene per violazione di legge anche quando la motivazione è radicalmente mancante o meramente apparente: tali vizi comportano annullamento e rinvio per nuovo esame.
- In situazioni analoghe, l'attenzione difensiva deve essere rivolta a documentare contestazioni tecniche (valutazioni delle giacenze, atti di restituzione, transazioni) e a sottolineare la discrepanza temporale tra il periodo di esercizio della procura e gli eventi contestati.
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