Cassazione Civile, Ordinanza n. 26251/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per IRPEF e accessori relativi agli anni 2007 e 2008, emessi nei confronti di una contribuente che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della contribuente e la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto illegittimo l'accertamento sintetico sulla base di una prova non sufficiente a superare la presunzione: in particolare, i bonifici ricevuti dalla contribuente dal marito non sarebbero bastati a dimostrare che le spese contestate fossero state sostenute con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'Ufficio ha inoltre richiamato il fatto che il coniuge era stato a sua volta assoggettato ad accertamento, con atti confermati in altri giudizi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, in realtà sollecitasse una rivalutazione del merito, poiché la CTR aveva correttamente applicato i principi sull'onere della prova nell'accertamento sintetico alla concreta vicenda. La decisione di merito è stata quindi lasciata ferma. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimata. È stato anche escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, perché la soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Nell'accertamento sintetico, la presunzione fondata sugli indici di capacità contributiva può essere superata dal contribuente dimostrando che le spese contestate sono state sostenute con risorse che non hanno rilevanza reddituale per lui, ossia provando la concreta provenienza delle somme impiegate.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando la censura mira in realtà a contestare la ricostruzione e valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 1 d.m. 10 settembre 1992
Gli indici presuntivi dell'accertamento sintetico risultano superati se il contribuente dimostra che per il singolo bene o servizio sopporta solo in parte le spese.
art. 2 d.m. 10 settembre 1992
Assume rilievo decisivo la prova concreta della provenienza delle somme utilizzate, non la mera intestazione formale del pagamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando la parte soccombente sia un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio su accertamento sintetico, il contribuente supera la presunzione solo fornendo prova concreta della provenienza non reddituale delle somme utilizzate per le spese contestate, non essendo sufficiente un richiamo meramente formale alla titolarità o al pagamento.
- La censura per falsa applicazione di legge è inammissibile se, sotto la veste formale, mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Ai fini dell'accertamento sintetico, il concetto di "sopportare" la spesa implica una verifica sostanziale dell'effettivo apporto economico del contribuente, potendo rilevare che la spesa sia stata sostenuta anche da un terzo, purché ciò risulti provato in concreto.
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