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Sentenza

Sentenza n. 425/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della Determinazione n. 12 del 27 gennaio 2026, a firma del Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica USR 2016 dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 Regione Abruzzo (D.L.n.189/2016), pubblicata ex art. 90 del D.Lgs. n. 36/23 il successivo 28 gennaio 2026, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara finalizzata all’affidamento dei lavori di “adeguamento sismico dell’edificio sede della Prefettura di Teramo, di proprietà della Provincia di Teramo” in favore dell’Impresa Costruzioni De Cesare Ing. Ulrico Srl; - di tutti i verbali e le relazioni di valutazione posti in essere dalla stazione appaltante e dal RUP, con particolare riferimento ai Verbali di commissione n. 1 del 16 ottobre 2025, n. 2 del 1° dicembre 2025 e n. 3 del 9 dicembre 2025, in uno alla nota del RUP prot.n.RA/467746 del 25 novembre 2025 recante valutazione di congruità dell’impresa risultata aggiudicataria; - di tutti gli ulteriori atti preordinati connessi e consequenziali, tra i quali Disciplinare di gara e Capitolato tecnico, con relativi allegati, laddove lesivi della posizione della ricorrente; e con declaratoria di inefficacia del contratto di appalto nelle more eventualmente stipulato

Giustizia amministrativa202600101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico dell'edificio sede della Prefettura di Teramo all'impresa prima classificata, unitamente agli atti di gara e alla verifica di congruità della relativa offerta

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, terza classificata, ha impugnato l'aggiudicazione in favore dell'impresa prima classificata, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina di gara e degli artt. 108, comma 9, e 110, comma 5, del d.lgs. 36/2023, difetto di istruttoria e motivazione, eccesso di potere, sviamento, mancanza dei presupposti, violazione del principio di proporzionalità e illogicità manifesta. La contestazione riguardava, in particolare, la ritenuta congruità degli oneri aziendali della sicurezza dichiarati dall'aggiudicataria, pari a euro 16.120,00, a fronte della stima della stazione appaltante di euro 207.639,87. La ricorrente sosteneva che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per anomalia dell'offerta. La controinteressata ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, rilevando che la ricorrente, terza classificata, aveva censurato soltanto la posizione dell'aggiudicataria, senza impugnare l'offerta della seconda classificata, senza evocarla in giudizio e senza dedurre motivi idonei a determinarne l'esclusione. La ricorrente confidava infatti che, esclusa la prima classificata, la stazione appaltante avrebbe successivamente verificato ed eventualmente escluso anche la seconda classificata, già ammessa con riserva, così consentendole di conseguire l'aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla congruità degli oneri aziendali della sicurezza dell'aggiudicataria. La ricorrente, essendo terza classificata, avrebbe potuto ottenere l'utilità finale dell'aggiudicazione solo attraverso una sequenza ulteriore e incerta: l'esclusione della prima classificata, l'attivazione di una nuova verifica di anomalia nei confronti della seconda classificata e l'eventuale esclusione anche di quest'ultima. L'accoglimento delle sole censure rivolte contro l'aggiudicataria avrebbe quindi prodotto lo scorrimento della graduatoria a favore della seconda classificata, senza attribuire alla ricorrente un'utilità concreta e immediata. Il giudice ha escluso che la ricorrente potesse fondare l'interesse su un futuro e ipotetico giudizio di anomalia dell'offerta della seconda classificata, non essendo state formulate censure nei suoi confronti né prospettati vizi generali capaci di travolgere l'intera procedura. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.000,00 a favore della Regione Abruzzo e in euro 2.000,00 a favore della controinteressata, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata in relazione all'obbligo di indicare nell'offerta i costi aziendali della sicurezza e alla verifica della loro congruità.

  • art. 110, comma 5, d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale base della verifica di anomalia dell'offerta e della possibile esclusione quando l'offerta non rispetti gli obblighi applicabili in materia di sicurezza.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del rito relativo alle controversie sulle procedure di affidamento.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per porre le spese di giudizio a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Il concorrente terzo classificato che impugna l'aggiudicazione deve contestare, oltre all'offerta dell'aggiudicatario, anche la posizione del secondo classificato quando l'accoglimento delle sole censure contro il primo determinerebbe soltanto lo scorrimento della graduatoria a favore del secondo.
  • L'interesse a ricorrere deve consistere in un'utilità concreta, immediata e direttamente conseguente all'accoglimento del ricorso; non è sufficiente fare affidamento su eventi futuri, incerti e dipendenti da una successiva attività discrezionale o valutativa della stazione appaltante.
  • Il terzo classificato non può ottenere l'esame delle censure contro il solo aggiudicatario quando, in assenza di vizi generali della procedura o di contestazioni rivolte al secondo classificato, l'eventuale annullamento dell'aggiudicazione non gli procurerebbe né l'aggiudicazione né un interesse strumentale immediato alla rinnovazione della gara.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaDecadenza e tardività

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