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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24264/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., con riferimento all'esclusione di cause di forza maggiore o di esclusione della colpevolezza. La ricorrente deduceva che l'omesso versamento dell'IVA per il 2016 (1.369.806,00 euro) derivava dall'improvviso inadempimento dell'unico cliente societario (Consorzio Primo), che aveva interrotto i pagamenti; che la scelta di pagare i dipendenti era volta a perseguire la continuità aziendale e a evitare il fallimento, confidando nei crediti verso il Consorzio e in aumenti tariffari promessi; che la Corte d'appello avrebbe interpretato erroneamente la nota integrativa al bilancio e non avrebbe tenuto conto della concreta impossibilità di adempiere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il mancato incasso dalle clientele non esclude il dolo per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000), essendo l'obbligo di versamento indipendente dalla riscossione e ricadente nell'ordinario rischio d'impresa, salvo casi eccezionali di insoluti in percentuale abnorme o previa prova che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere al pagamento e che le fatture non siano state emesse antecedentemente alla ricezione dei corrispettivi. Ha altresì ribadito che il pagamento degli stipendi non giustifica, ai sensi dell'art. 51 c.p., l'omesso versamento dell'IVA. Nel caso concreto la ricorrente non ha specificato l'entità degli insoluti, non ha dimostrato di aver adottato tutte le iniziative necessarie per ottenere le somme o per assicurare il versamento all'Erario, ha continuato ad emettere fatture di elevato importo nonostante gli inadempimenti e ha mantenuto la politica di prosecuzione dell'attività pagando dipendenti e fornitori; non risultano inoltre alienazioni di beni personali per ripianare i debiti erariali. Per questi motivi il ricorso è stato ritenuto infondato e inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Il mancato versamento dell'IVA integra il reato anche se derivante dal mancato incasso da parte dei clienti, poiché l'obbligo di versamento è indipendente dalla riscossione; l'esimente opera solo in casi eccezionali (es. insoluti in percentuale abnorme) o se provato che siano state adottate tutte le iniziative idonee a far fronte al debito e che le fatture non siano state emesse antecedentemente alla riscossione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per il motivo di ricorso (vizio di motivazione); la Cassazione ha ritenuto la censura non specifica e priva degli elementi richiesti per dimostrare l'esistenza di cause di esclusione della colpevolezza

  • art. 51 cod. pen.

    Il pagamento degli stipendi dei lavoratori non giustifica l'omesso versamento dell'IVA ai fini dell'esclusione della colpevolezza, poiché l'ordine di preferenza fra crediti (crediti prededucibili) opera solo in procedure esecutive e concorsuali e non può essere richiamato per escludere il dolo in contesti penali ordinari

  • art. 2777 cod. civ.

    Richiamata implicitamente la disciplina dei crediti prededucibili; la Corte chiarisce che tale priorità non giustifica, fuori dalle procedure concorsuali, l'omesso versamento dell'Erario

  • art. 2778 cod. civ.

    Richiamata in relazione all'ordine dei crediti; la Corte sottolinea che la priorità del credito da lavoro rispetto al credito erariale non opera per giustificare l'omissione del versamento in sede penale

Massime di principio

  • L'omesso versamento dell'IVA non è giustificato dal solo mancato incasso da parte dei clienti: l'obbligo tributario permane anche se il cliente non paga, e il rischio di insolvenza rientra nell'ordinario rischio d'impresa
  • Per escludere il dolo in casi di mancato versamento IVA occorre provare circostanze concrete e specifiche: insoluti in percentuale abnorme o la dimostrazione che sono state adottate tutte le iniziative per procurare il pagamento e che le fatture sono state emesse solo dopo la ricezione dei corrispettivi
  • La scelta di proseguire l'attività e di pagare altri creditori (compresi fornitori e dipendenti) può essere valutata come indizio dell'esistenza di risorse che avrebbero potuto essere destinate al pagamento dell'Erario; va documentato se e perché tali risorse non potevano essere utilizzate
  • Il pagamento degli stipendi non costituisce, di per sé, causa di giustificazione ai sensi dell'art. 51 c.p.; l'ordine di priorità fra crediti opera esclusivamente nell'ambito delle procedure concorsuali
  • In situazioni analoghe è fondamentale raccogliere e documentare prove specifiche: percentuale e ammontare degli insoluti, comunicazioni e solleciti al cliente, atti processuali o stragiudiziali posti in essere per il recupero, scelte gestionali motivate e documentate (es. verbali, delibere), tentativi di storno o rettifica dei ricavi non riscossi, e ogni iniziativa per reperire risorse (anche personali) finalizzate al versamento dell'Erario

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