Cassazione Civile, Ordinanza n. 04029/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
La lite nasce dalla richiesta di decreto ingiuntivo proposta da un soggetto che agiva in proprio e come erede del coniuge, per ottenere dalla società di intermediazione finanziaria e dal promotore finanziario il pagamento della somma corrispondente a assegni consegnati al promotore per operazioni di investimento e poi asseritamente distratti. Il tribunale aveva riconosciuto una responsabilità della banca e del promotore, ma aveva ridotto l’importo risarcibile valorizzando un concorso di colpa dell’investitore, ritenuto accorto ma imprudente perché aveva consegnato al promotore assegni privi dell’indicazione del beneficiario. In appello, la domanda dell’attrice veniva respinta e la banca otteneva una parziale riforma, con ulteriore riduzione dell’importo; la Corte d’appello regolava anche le spese ponendole a carico dell’attrice. Nel ricorso per cassazione vengono dedotti: 1) violazione delle norme sulla prova presuntiva e difetto di motivazione in relazione alla valutazione di una testimonianza e alla pretesa incidenza di due assegni da euro 10.000 e 6.000; 2) violazione delle norme sulle presunzioni e dell’art. 132 c.p.c. per mancata spiegazione della ritenuta esperienza dell’investitore; 3) violazione dell’art. 31 t.u.f. e dell’art. 1227 c.c., oltre che di norme processuali, sostenendo che la mera consegna di denaro con modalità anomale non integra il concorso di colpa e che la Corte d’appello avrebbe considerato fatti nuovi in appello; 4) violazione delle norme sulle spese, lamentando che, in presenza di soccombenza reciproca e di riduzione della condanna, le spese dovessero essere riliquidate secondo il diverso valore della domanda accolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi, ritenendo insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulle prove e sulla credibilità dell’impianto indiziario, nonché la qualificazione della condotta dell’investitore come imprudente e anomala. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che, quando la sentenza di appello riforma in tutto o in parte quella di primo grado, il giudice deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese in base all’esito complessivo della lite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alle spese di appello; decidendo nel merito, la Corte ha rideterminato le spese dei gradi di merito e ha compensato le spese del giudizio di legittimità in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla prova per presunzioni; la valutazione dell’idoneità degli indizi resta riservata al giudice di merito.
richiamato per censurare le presunzioni; la Corte ribadisce che la selezione e la valutazione degli indizi gravi, precisi e concordanti è attività di merito non sindacabile se adeguatamente motivata.
invocato per difetto di motivazione; la Corte esclude i vizi motivazionali rilevanti in cassazione.
richiamato per sostenere la responsabilità dell’intermediario rispetto al comportamento del promotore e il divieto di ricevere denaro con modalità anomale.
la condotta imprudente del danneggiato può integrare concorso colposo e deve essere valutata anche d’ufficio dal giudice.
richiamato nel motivo sull’asserita introduzione di questioni nuove in appello.
richiamato nel motivo sull’asserita introduzione di questioni nuove in appello.
richiamato nel motivo sull’asserita introduzione di questioni nuove in appello.
richiamato nel motivo sull’asserita introduzione di nova in appello; la Corte osserva che la sentenza impugnata non ha apprezzato un accordo fraudolento, ma solo una condotta imprudente.
richiamato per la disciplina della soccombenza e delle spese.
richiamato per la possibile compensazione/riparto delle spese in presenza di soccombenza reciproca o esito non integralmente vittorioso.
richiamato per il parametro di liquidazione delle spese in base allo scaglione di valore.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità dell’intermediario per fatti del promotore finanziario, qualsiasi condotta del cliente che agevoli l’illecito con connotati di anomalia può incidere causalmente sul danno e fondare un concorso di colpa, anche se non si giunge a provare una vera e propria collusione.
- La valutazione dell’attendibilità dei testimoni, della concludenza degli indizi e della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
- Il vizio motivazionale deducibile in cassazione ricorre solo nei casi estremi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione non pienamente persuasiva o non esaustiva.
- Il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. non richiede un’eccezione in senso proprio e deve essere esaminato anche d’ufficio dal giudice, con valutazione dell’incidenza causale della condotta colposa sulla produzione del danno.
- Quando la sentenza di appello riforma, in tutto o in parte, quella di primo grado, il giudice deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese di lite, valutando unitariamente l’esito complessivo della controversia e non soltanto il singolo capo riformato.
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