Cassazione Civile, Ordinanza n. 17804/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, collocato in aspettativa senza retribuzione per aver assunto un incarico di direttore del Centro Nazionale Sangue con contratto di diritto privato quinquennale poi rinnovato e cessato prima della scadenza per quiescenza, sosteneva che il trattamento pensionistico fosse stato correttamente calcolato sulla retribuzione percepita per l’incarico direttoriale, mentre il trattamento di fine servizio era stato liquidato dall’INPS sulla base della retribuzione "virtuale" da dirigente medico presso l’ente di provenienza, senza considerare il compenso effettivamente percepito per l’incarico. Ricorrendo per cassazione contro la sentenza d’appello che aveva confermato il rigetto della domanda, deduceva: violazione dell’art. 12 L. 219/2005 e dell’art. 12 c.c. per l’esclusione dell’applicabilità al direttore del Centro Nazionale Sangue dell’art. 3-bis, comma 11, d.lgs. 502/1992; violazione degli artt. 4 e 11 L. 152/1968 per il criterio di calcolo della indennità premio di servizio; nullità della sentenza per mancata applicazione dell’art. 31 L. 300/1970 in relazione a Corte cost. nn. 351/2010 e 119/2012; violazione dell’art. 19, comma 2, d.lgs. 165/2001 come modificato dal d.l. 138/2011 conv. in L. 148/2011, in rapporto alla giurisprudenza costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha interpretato l’art. 12 L. 219/2005 come rinvio mobile all’intera disciplina degli incarichi dirigenziali apicali del settore sanitario, comprensiva anche dell’art. 3-bis, comma 11, d.lgs. 502/1992, e ha affermato che, ai fini dell’indennità premio di fine servizio, rileva la retribuzione effettivamente corrisposta per l’incarico, nei limiti del massimale previsto, e non la retribuzione virtuale del rapporto di provenienza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e per le spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
"Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni"
costituisce un rinvio mobile all’intera disciplina relativa agli incarichi dirigenziali sanitari, comprensiva anche delle modifiche intervenute con l’art. 3-bis del d.lgs. 502/1992, salvo incompatibilità specifiche
art. 3-bis, comma 11, d.lgs. 502/1992
"Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ... calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito"
ai fini previdenziali il calcolo va ancorato alla retribuzione effettivamente corrisposta per l’incarico, entro il massimale di legge, e non alla retribuzione figurativa del rapporto di provenienza
art. 4 L. 152/1968
regola la base di calcolo della retribuzione utile per l’indennità premio di servizio, alla quale si raccorda la retribuzione effettiva percepita per l’incarico
art. 11 L. 152/1968
richiamato per escludere che le voci di retribuzione utili al premio di servizio possano essere ricostruite in modo diverso da quello tassativo previsto dalla disciplina
art. 19, comma 2, d.lgs. 165/2001
"ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, [...] l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni"
viene richiamato come indice del criterio legislativo di collegamento tra durata dell’incarico e base di calcolo del trattamento di fine servizio; il suo senso è quello di evitare effetti distorsivi per incarichi di brevissima durata
richiamato nel motivo di nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione effettiva
indicati come norme processuali che sorreggono i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
invocato dal ricorrente, ma la Corte non ne fonda la decisione
Corte cost. n. 351/2010
richiamata a sostegno del criterio di calcolo basato sulla retribuzione dell’incarico direttivo, non sulla retribuzione virtuale del precedente rapporto
Corte cost. n. 119/2012
utilizzata per escludere profili di irragionevolezza o violazione del principio di solidarietà nella disciplina previdenziale degli incarichi direttivi sanitari
Massime di principio
- Quando una disposizione di legge rinvia alla disciplina di un rapporto speciale "in quanto compatibili", il rinvio può operare in senso mobile e comprendere anche le modifiche normative successive, se coerenti con la struttura del rapporto e con la finalità della norma di rinvio.
- Ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio o dell’indennità premio di fine servizio, se la legge collega la contribuzione alla retribuzione effettivamente corrisposta per l’incarico, la base di calcolo deve essere quella retributiva concreta dell’incarico e non una retribuzione meramente figurativa del rapporto di provenienza.
- Nelle ipotesi di aspettativa senza assegni per assunzione di incarichi direttivi nel settore sanitario, la permanenza del rapporto di lavoro originario e l’obbligo contributivo del datore di lavoro di appartenenza giustificano il collegamento tra contribuzione e compenso dell’incarico, con conseguente rilevanza di quest’ultimo nella base di calcolo previdenziale.
- La durata dell’incarico rileva ai fini del trattamento di fine servizio solo nei limiti in cui la legge la assuma come criterio di neutralizzazione di effetti distorsivi; per incarichi di durata ordinaria, il criterio generale resta il collegamento con l’ultima retribuzione effettivamente percepita per l’incarico.
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