Cassazione Civile, Ordinanza n. 21945/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione € 402.708,36 per asserita variazione non dichiarata delle rimanenze. La società sosteneva che un immobile, originariamente promesso in vendita a terzi, era stato restituito a seguito di risoluzione del preliminare e che i lavori edilizi di ripristino avevano inciso sulla contabilizzazione della posta; contestava inoltre che l'operazione fosse stata imputata all'anno 2003 e deduceva violazione dell'art. 92 del TUIR, oltre a omesso esame di un fatto decisivo. La Corte d'appello aveva invece ritenuto valido l'accertamento. In cassazione la società ha censurato la sentenza per violazione di legge, vizio motivazionale e omesso esame, lamentando che il giudice di merito avesse riconosciuto l'incremento reddituale senza verificare i presupposti applicativi della disciplina sulle rimanenze finali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente formulata come violazione dell'art. 92 TUIR e omesso esame di fatto decisivo, investisse in realtà l'apprezzamento di merito compiuto dalla CTR sulla diversa contabilizzazione della medesima voce tra stato patrimoniale e conto economico. Ha inoltre osservato che la ricorrente introduceva questioni fattuali non adeguatamente trattate nei gradi di merito e non specificamente localizzate nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza e del limite del giudizio di legittimità alle questioni già comprese nel thema decidendum di appello. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 92 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Disciplinerebbe il trattamento fiscale delle rimanenze; la ricorrente ne invocava la violazione, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente come parametro del dedotto error in procedendo, ma la Corte ritiene che la censura non superi il vaglio di ammissibilità perché in realtà mira al riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte reputa la doglianza inammissibile poiché non attiene a un vero omesso esame nei limiti del sindacato di legittimità, ma a una contestazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale, si risolva in una critica al merito e alla valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di appello.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni di fatto o temi di contestazione nuovi, se non risultano già dedotti nei gradi di merito e specificamente indicati nel ricorso secondo il principio di autosufficienza.
- Le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. devono riguardare un effettivo omesso esame di un fatto decisivo, non potendo essere utilizzate per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o della ricostruzione fattuale.
- Laddove il ricorso introduca dati fattuali non affrontati nei precedenti gradi di giudizio o non specificamente localizzati negli atti, la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza.
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