Cassazione Civile, Sentenza n. 29623/2024 del 18/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca in relazione a due contratti di leasing (serra e sistema di fertirrigazione) distrutti o danneggiati per atti vandalici. Contestavano: (i) l'attribuzione a loro carico del rischio di perimento dei beni in base alle clausole di leasing; (ii) l'omessa/errata ammissione e valutazione di documenti e prove (compresa produzione in appello e richieste di prove orali); (iii) l'erronea valutazione degli atti penali correlati; (iv) la mancata condanna della assicurazione Reale Mutua al pagamento diretto al concedente in virtù della clausola di vincolo e al risarcimento per il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo; (v) contestano anche la pronuncia su spese di responsabilità processuale aggravata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente l'eccezione di improcedibilità per mancato deposito del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: ha ritenuto procedibile il ricorso alla luce di risultanze d'ufficio che indicavano la sopravvenuta revoca dell'ammissione. Sul merito ha ritenuto fondati in parte i motivi: ha accolto il primo motivo nella parte in cui ha accertato che i ricorrenti avevano effettivamente chiesto la condanna della compagnia di assicurazione al pagamento diretto al concedente (compresi interessi a titolo di danno da ritardo), e ha ritenuto fondati i motivi relativi al diniego di mezzi di prova (quinto e sesto motivi) in violazione del diritto alla prova; ha invece rigettato o dichiarato inammissibili altri motivi (tra cui contestazioni contrattuali e ammissibilità documentale in appello alla luce della riforma del 2012). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata in parte e la causa rinviata per nuovo esame (con disposizione sulle spese al giudice del rinvio).
Norme richiamate
La Corte ha esaminato l'eccezione di improcedibilità per mancato deposito del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio e, sulla base di risultanze d'ufficio che indicavano la sopravvenuta revoca, ha ritenuto il ricorso procedibile applicando un'interpretazione conforme ai principi di accesso alla giustizia e all'acquisizione delle risultanze processuali.
Richiamato in relazione alla disciplina dell'impugnazione e all'ammissibilità di nuove domande e documenti in appello: la Corte ha osservato che la riforma (d.l. 83/2012 conv. L. 134/2012) limita l'ammissibilità ai documenti non prodotti per causa non imputabile, quindi alcune produzioni tardive non potevano essere ammesse senza giustificazione.
art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
La Corte ha ritenuto che la mancata ammissione di mezzi di prova riferiti ai fatti cruciali (capitoli di prova relativi ai beni) possa integrare vizio di motivazione e violazione del diritto alla prova, giustificando la cassazione e il rinvio per nuovo esame istruttorio.
art. 366, n. 6 cod. proc. civ.
Usato per delimitare il perimetro di ammissibilità del gravame in cassazione: la Corte ha scrutinato i motivi nei limiti delle specificità richieste da tale norma.
Richiamato nella valutazione delle decisioni conformi dei giudici di merito: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che si fondava su doppia decisione conforme senza dimostrare diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
d.l. 83/2012 (art. 54, comma 2) convertito L. 134/2012
La Corte ha richiamato la disciplina transitoria che ha modificato i criteri di ammissione in appello di documenti tardivi, precisando che dopo la riforma sono ammissibili solo i documenti la cui produzione sia stata impedita per cause non imputabili alla parte.
La sentenza richiama la nozione di assicurazione per conto altrui ma conclude che la sola esistenza di polizze non risolve la questione dell'attribuzione del rischio contrattuale tra concedente e utilizzatore; la valutazione rimessa al giudice di merito resta rilevante.
art. 1523 e art. 1588 cod. civ.
Norme richiamate in tema di locazione e vendita con riserva di proprietà per discutere la ripartizione del rischio di perimento del bene: la Corte ha osservato che l'interpretazione contrattuale operata dal giudice di merito rientra nella valutazione di plausibilità e non è esclusa a priori in sede di legittimità.
Richiamato in relazione alla domanda di condanna per spese e responsabilità processuale aggravata; la Corte ha rimesso la determinazione delle spese e delle responsabilità al giudice del rinvio in relazione agli esiti del nuovo esame.
Massime di principio
- La mancata esibizione in Cassazione del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non determina automaticamente l'improcedibilità se dagli atti emergono risultanze d'ufficio che evidenziano la sopravvenuta revoca: valutare sempre il fascicolo d'ufficio prima di eccepire l'improcedibilità.
- Dopo la riforma del 2012 l'ammissibilità in appello di documenti prodotti tardivamente è consentita solo se la tardività è dovuta a causa non imputabile alla parte; occorre documentare perché il documento non era producibile prima.
- In tema di leasing, l'attribuzione del rischio di perimento dei beni dipende dall'interpretazione contrattuale complessiva: in sede di legittimità l'opposto può essere impugnato solo se la motivazione del giudice di merito è viziata o implausibile, non solo perché esiste una interpretazione alternativa.
- Il diniego ingiustificato di mezzi di prova rilevanti (in particolare prove orali o capitoli di prova specifici) può costituire vizio rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 4, e giustificare la cassazione con rinvio: preservare il diritto alla prova, documentando la rilevanza e la specificità delle richieste istruttorie.
- Quando si chieda la condanna diretta dell'assicuratore al pagamento al concedente (per clausola di vincolo), occorre formulare espressamente e coerentemente la domanda anche in grado di merito, compresa la richiesta di interessi a titolo di danno da ritardo, per evitare censure di inammissibilità formale.
- Nei giudizi con profili penali collegati (denunce, archiviazioni, processi), il giudice civile deve valutare con rigore le risultanze penali, ma le questioni penali non escludono la necessità di un'adeguata istruttoria civile: eventuali elementi penali vanno inseriti e documentati nel fascicolo civile per assumerne rilevanza.
- La Cassazione non sostituisce il giudizio di merito sulla valutazione delle prove ma controlla la correttezza della motivazione e il rispetto del diritto alla prova; se emergono vizi in tal senso, la soluzione corretta è la cassazione con rinvio per integrale valutazione istruttoria.
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