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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03778/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto che confermava la misura della sorveglianza speciale per tre anni con obbligo di soggiorno. I motivi di ricorso erano: 1) violazione del diritto di difesa e applicazione erronea dell'art. 598-bis c.p.p., censurando la decisione in camera di consiglio senza la presenza delle parti e l'uso di norme temporanee (art. 5-duodecies l. 199/22); 2) violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, sostenendo che una precedente proposta di misura era stata già respinta sugli stessi elementi; 3) errata valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, visto che il ricorrente aveva scontato la pena e lavorava stabilmente dal febbraio 2023; 4) violazione dell'art. 14 comma 2-ter D.Lgs. n.159/2011 relativo all'obbligo di verifica della persistenza della pericolosità dopo detenzione prolungata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. In motivazione: 1) ha ritenuto corretta la decisione in udienza camerale ai sensi dell'art. 10 comma 2 D.Lgs. n.159/2011, poiché il decreto di fissazione dell'udienza indicava la possibilità di udienza a porte chiuse e non risultava richiesta di udienza pubblica da parte del proposto; 2) il motivo sul ne bis in idem è stato considerato generico e inammissibile perché il ricorrente non ha prodotto il decreto del Tribunale del 31/07/2023 a fronte della motivazione della Corte d'appello che aveva ritenuto non preso in considerazione un provvedimento cautelare recente; 3) la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato che, quando è adeguatamente motivata la sussistenza della partecipazione ad associazione mafiosa e non emergono elementi di emersione dalla stessa, non è necessaria ulteriore specifica prova dell'attualità della pericolosità; nel caso era rilevata un'ordinanza di custodia cautelare per 416-bis che non dimostrava il venir meno del vincolo associativo; 4) l'art. 14 comma 2-ter D.Lgs. n.159/2011 è applicabile solo quando la sorveglianza sia stata sospesa per detenzione protrattasi per almeno due anni, circostanza non chiarita nel ricorso. Infine applicazione dell'art. 616 c.p.p. per condanna alle spese e ammenda.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 159/2011, art. 10 comma 2

    L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta

    Consente lo svolgimento dell'udienza a porte chiuse nel procedimento di prevenzione; se il decreto di fissazione prevede tale modalità e non risulta richiesta di udienza pubblica da parte dell'interessato, la decisione in camera di consiglio è lecita.

  • art. 598-bis c.p.p.

    Norma specifica del procedimento di appello; la Corte osserva che non trova applicazione diretta nel procedimento di prevenzione disciplinato dal D.Lgs. n.159/2011, per cui il richiamo alla stessa norma non giustifica la censura.

  • art. 5-duodecies, legge 199/2022

    Norma di natura temporanea la cui efficacia era limitata nel tempo (richiamata dal ricorrente ma non applicabile al caso del 2025 secondo la Corte).

  • D.Lgs. n.159/2011, art. 14 comma 2-ter

    L'obbligo di verifica della persistenza della pericolosità sociale dopo detenzione protratta per almeno due anni opera solo quando la sorveglianza speciale sia stata sospesa per detenzione di tale durata; la norma non è automaticamente applicabile se non ricorre quella specifica fattispecie, circostanza che il ricorrente non ha chiarito.

  • art. 416-bis c.p.

    Rilevata come elemento fattuale (ordinanza di custodia cautelare per associazione mafiosa) che, se adeguatamente motivata dalla decisione, costituisce indizio significativo della persistenza del vincolo associativo e della pericolosità sociale.

  • art. 616 c.p.p.

    Autorità per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per irrogare la condanna alle spese processuali e, se del caso, alla somma a favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione disciplinato dal D.Lgs. n.159/2011 l'udienza può svolgersi a porte chiuse se il decreto di fissazione lo prevede; il proposto deve espressamente chiedere l'udienza pubblica per opporsi a tale modalità.
  • La mera reiterazione di censure già valutate, senza produzione dei provvedimenti decisivi (es. decreto che dimostri l'effettivo contenuto della precedente decisione), rende i motivi generici e inammissibili: il gravame richiede la produzione degli atti necessari a fondare la censura.
  • In materia di misure di prevenzione collegate ad associazioni mafiose, se la partecipazione associativa è adeguatamente motivata e non emergono elementi oggettivi di cessazione del legame, il giudice può ritenere sussistente la pericolosità senza ulteriore, specifica dimostrazione dell'attualità.
  • L'art. 14 comma 2-ter D.Lgs. n.159/2011 impone verifiche particolari solo quando la sorveglianza sia stata sospesa per detenzione protrattasi almeno due anni; il ricorrente deve chiarire e provare che tale situazione ricorre per far valere la relativa tutela.
  • È fondamentale adempiere all'onere probatorio con documenti precisi e tempestivi in sede di gravame: l'assenza di produzione di atti decisivi (es. decreti precedenti) può compromettere l'accoglimento della censura.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o generiche possono comportare, oltre al rigetto, la condanna al pagamento delle spese e l'irrogazione di somme a titolo di ammenda secondo art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza prima di proporre ricorso.

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