Cassazione Penale, Sentenza n. 03633/2026 del 29/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.. Hanno sottolineato di aver manifestato condotta resipiscente in giudizio (ammissione di responsabilità e rammarico) e di trovarsi in difficoltà economiche al momento dei fatti, con il bisogno di sostenere famiglie numerose, elementi che avrebbero meritato specifico esame in sede d'appello.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha annullato la sentenza impugnata solo sotto il profilo della determinazione della pena e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli, affinché siano valutati espressamente gli elementi nuovi indicati in appello (possibile concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.). Le condanne sostanziali sono state confermate; non è stata riconosciuta alla parte civile NACAV s.r.l. la rifusione delle spese per mancanza di interesse a resistere su questioni attinenti esclusivamente al trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Codice penale, art. 62-bis
Riferimento alla disposizione sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che tali circostanze, nuove e specificamente dedotte in appello (resipiscenza, difficoltà economiche e responsabilità famigliare), dovessero essere esaminate e motivate dalla Corte territoriale; l'omessa valutazione legittima l'annullamento limitato alla determinazione della pena.
Codice penale, artt. 624 e 625 n. 7-bis
Norme che definiscono il reato contestato (furto aggravato, con sottrazione di materiali da infrastrutture destinate al pubblico trasporto): fondamento delle condanne confermate in sentenza; le aggravanti hanno inciso sulla valutazione della pericolosità e della gravità del fatto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 36045/2024; Sez. 3, n. 4/2023; Sez. U, n. 40000/2025)
Principio secondo cui la parte civile non ha interesse a resistere a un'impugnazione limitata al riconoscimento di circostanze attenuanti generiche o alla determinazione della pena quando tali questioni non incidono sulla responsabilità civile o sull'entità del risarcimento; tale principio è stato applicato per negare la rifusione delle spese alla parte civile.
Massime di principio
- Se in appello vengono introdotti elementi nuovi a favore dell'imputato (es. resipiscenza, difficoltà economiche, particolari condizioni familiari), la Corte d'appello deve esaminare e motivare specificamente tali elementi; l'omissione rende la decisione suscettibile di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- La Cassazione può annullare una sentenza solo parzialmente (esclusivamente sul punto della pena) quando la questione rilevata attiene al mancato esame o alla mancata motivazione su circostanze attenuanti introdotte in appello, disponendo il rinvio per un nuovo giudizio di merito.
- Le aggravanti già valutate e le conferme della responsabilità sostanziale non sono eliminate dall'annullamento limitato alla pena: il rinvio riguarda esclusivamente la rivalutazione degli attenuanti e della misura della pena.
- La parte civile non ha sempre interesse a opporsi a un ricorso che chieda il riconoscimento di attenuanti o la riconsiderazione della pena, salvo che le circostanze in questione incidano sulla responsabilità civile o sull'entità del danno.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è utile allegare e documentare fatti concreti e specifici (comportamento processuale, condizioni economiche, responsabilità familiari) fin dalla fase in cui si propongono, e sollecitare una motivazione esauriente in ordine a tali elementi.
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