Cassazione Penale, Sentenza n. 03627/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per superamento dei limiti reddituali; la ricorrente contestava che il Tribunale avesse considerato i redditi relativi all'anno 2022 invece di quelli del 2023, sostenendo che, poiché l'istanza fu presentata il 29/03/2024, doveva essere presa in considerazione la dichiarazione 2023 (anche con incremento per familiari conviventi). La ricorrente non provava però di aver già presentato la dichiarazione 2023 alla data dell'istanza; in atti risultavano solo certificazioni previste dall'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, d.P.R. n. 322/1998, non equiparabili alla dichiarazione ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rileva l'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione; si può tenere conto di una annualità diversa soltanto se la dichiarazione relativa è stata effettivamente già presentata al momento del deposito. Poiché la ricorrente non dimostrava di aver presentato la dichiarazione 2023 e non allegava la dichiarazione richiesta dall'art. 76, il Tribunale ha correttamente valutato i redditi 2022 e revocato il beneficio. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato rileva l'ultima dichiarazione dei redditi per la quale è decorso il termine di presentazione al momento del deposito dell'istanza; si può considerare una diversa annualità solo se la relativa dichiarazione è già stata effettivamente presentata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79
Richiamato nel quadro normativo del regolamento sul patrocinio a spese dello Stato; la sentenza applica i criteri del regolamento nella determinazione della corretta annualità dei redditi da valutare.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 113
Il ricorso per cassazione è ammesso, in alternativa all'opposizione, nei casi di revoca su richiesta dell'ufficio finanziario, ma limitatamente a questioni di violazione di legge (non è ammesso per contestare la congruità delle valutazioni di merito).
d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4, commi 6-ter e 6-quater
Le certificazioni 6-ter e 6-quater riguardano soltanto redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non sono equiparabili alla dichiarazione dei redditi richiesta dall'art. 76 del d.P.R. 115/2002; quindi non sostituiscono la dichiarazione necessaria per valutare l'annualità rilevante.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 7 giugno 2000
Richiamata in relazione all'onere delle spese e alla condanna pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, con riferimento all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si considerano i redditi relativi all'ultima annualità per la quale sia decorso il termine di presentazione della dichiarazione al momento del deposito dell'istanza; non si può sostituire tale annualità se la dichiarazione successiva non è già stata effettivamente presentata.
- Le certificazioni relative a redditi assoggettati a ritenuta alla fonte (art. 4, commi 6-ter e 6-quater, d.P.R. 322/1998) non sono equivalenti alla dichiarazione dei redditi richiesta dall'art. 76 d.P.R. 115/2002 e non possono essere utilizzate per cambiare l'annualità presa in considerazione.
- Il ricorso per cassazione contro la revoca del patrocinio richiesta dall'ufficio finanziario è ammesso solo per vizio di diritto (violazione di legge o carenza di motivazione), non per contestare valutazioni di fatto o la congruità degli accertamenti del giudice di merito.
- Chi intende far valere redditi più recenti per restare nei limiti reddituali deve dimostrare di aver già prodotto la relativa dichiarazione al momento della presentazione dell'istanza di ammissione.
- In caso di ricorso inammissibile non per difetto di colpa della parte, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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