Cassazione Penale, Sentenza n. 03629/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del GUP che aveva escluso l'aggravante dell'ingente quantitativo ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. Il motivo centrale del ricorso era che il giudice di merito aveva errato nel ritenere insufficiente la campionatura e l'accertamento tecnico per determinare il principio attivo e verificare il superamento della soglia prevista per l'aggravante, senza valutare adeguatamente la grande quantità di sostanza pura sequestrata (hashish). In subordine si contestava il riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione della valutazione del comportamento processuale dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo all'esclusione dell'aggravante ex art. 80 DPR 309/1990. Ha ritenuto la motivazione del GUP non congrua, manifestamente illogica e parzialmente carente sul punto: il giudice di merito si era limitato ad aderire all'assunto difensivo sull'insufficienza della campionatura senza valutare adeguatamente il dato oggettivo rappresentato dalla consistente quantità di principio attivo estrapolato (i Carabinieri avevano stimato 7.025,513 grammi, il consulente della difesa 5.237,66 grammi), quantità che supera la soglia minima rilevante per le cosiddette droghe leggere. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla statuizione concernente l'aggravante e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro in diversa composizione. Per la natura della questione, la doglianza sulle attenuanti generiche è stata assorbita.
Norme richiamate
art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma prevede l'aggravante dell'ingente quantitativo per i reati in materia di stupefacenti; la sua applicazione può fondarsi anche sull'insieme del compendio probatorio quando emerga che il principio attivo estraibile supera la 'soglia minima' prevista dalla giurisprudenza e dalla tabella ministeriale.
D.M. 11 aprile 2016 (tabella delle soglie)
La tabella ministeriale individua, per ciascuna sostanza, il valore massimo in milligrammi utilizzato per calcolare le soglie. La Corte richiama l'uso di tali criteri per determinare il superamento della soglia minima volto a configurare l'aggravante.
Sentenza Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi
Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui la configurazione dell'aggravante si basa sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellare; criteri che restano validi anche dopo le successive riforme normative.
Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito
Conferma che, per le cosiddette droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile se la quantità di principio attivo è inferiore a 2 kg (pari a 4.000 volte il valore-soglia di riferimento), fornendo un parametro pratico per la valutazione.
Giurisprudenza recente citata (es. Sez. 3, n. 33139 del 08/05/2024, Bacio Terracino)
Utilizzata in dottrina e prassi come richiamo sul metodo di valutazione delle soglie e sulla possibilità di riconoscere l'aggravante anche in assenza di perizia completa quando il quadro probatorio complessivo indica il superamento della soglia.
Massime di principio
- L'aggravante dell'ingente quantitativo ex art. 80 DPR 309/1990 può essere riconosciuta anche in assenza di una perizia perfetta quando, dal complessivo compendio probatorio, risulti che il principio attivo estraibile supera la soglia minima indicata dalla giurisprudenza e dalla tabella ministeriale.
- Il giudice di merito deve motivare in modo coerente e completo la decisione che esclude l'aggravante quando esistono dati oggettivi rilevanti (es. grande quantità di sostanza pura sequestrata); la mera adesione alle eccezioni difensive sulla presunta insufficienza della campionatura non è sufficiente senza analisi critica degli elementi di fatto.
- In caso di risultati discordanti tra perizie o campionature, il giudice deve valutare l'intero contesto probatorio e, se necessario, disporre ulteriori accertamenti tecnici; la semplice incertezza non può automaticamente escludere l'aggravante quando i valori stimati comunque superano la soglia.
- La presenza di elementi oggettivi (quantitativi) di rilievo ha priorità nella valutazione della configurabilità dell'aggravante rispetto a valutazioni meramente formali sulla completezza della perizia.
- Questioni procedurali o di motivazione rilevanti sull'aggravante possono determinare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio in diversa composizione, con conseguente possibile riconsiderazione anche delle circostanze attenuanti precedentemente riconosciute.
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