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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03635/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cappellino era stato condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c. 2-bis e 2-sexies c. strada) per fatti del 17/07/2021: risultava un tasso alcolemico di 1,55 g/l e 1,60 g/l nelle due rilevazioni, guidava di notte una Fiat 500 e aveva urtato il guard-rail provocando un incidente. Ha impugnato in Cassazione articolando due motivi: (1) censura della valutazione sulla correttezza e affidabilità dell'etilometro e dell'alcoltest (compresa la durata della espirazione indicata nello scontrino) e mancato avviso del diritto all'assistenza difensiva ex artt. 354 e 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p.; (2) contestazione della qualificazione come "aver provocato un incidente" a causa di condizioni stradali pericolose non segnalate (fenditura dell'asfalto, mancanza di illuminazione e di segnaletica, velocità moderata e danni compatibili con airbag non attivato), sostenendo che la causa fosse una insidia stradale e non lo stato di alterazione alcolica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha respinto. Ha ritenuto il primo motivo infondato e, in gran parte, censura di merito non sindacabile in sede di legittimità: l'affidabilità dell'alcoltest non poteva essere riesaminata nella valutazione di merito e la difesa non aveva allegato elementi concreti (es. libretto metrologico, escussione del dirigente dei controlli) tali da far scattare l'onere probatorio a carico della pubblica accusa. Quanto all'omesso avviso sul diritto al difensore, la Corte territoriale aveva attestato che l'imputato era stato informato e, comunque, l'eventuale nullità intermedia sarebbe stata sanata dalla richiesta del rito abbreviato; la Cassazione ha richiamato la consolidata giurisprudenza nel senso della sanabilità. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la nozione di "incidente" ai fini della aggravante comprende anche l'urto contro ostacolo o la fuoriuscita dalla sede stradale e non richiede necessariamente danni a terzi; la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che l'uscita dalla carreggiata fosse riconducibile allo stato di alterazione dell'imputato e non a una insidia imprevedibile della strada. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a titolo di sanzione.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada (commi 2-bis e 2-sexies)

    art. 186, c. 2-bis e 2-sexies, Codice della Strada

    La circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente comprende anche l'urto contro un ostacolo o la fuoriuscita dalla sede stradale; non è necessario l'intervento di terzi o danni a persone/altre cose per configurarla.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Consente il ricorso per cassazione per vizi della motivazione; tuttavia la Corte segnala i limiti del sindacato di legittimità: non è consentita una rinnovata valutazione del merito o della credibilità delle prove, salvo vizi di motivazione manifesti.

  • artt. 354 e 356 cod. proc. pen.

    Prevedono l'obbligo di informare l'indagato/individuo sottoposto ad accertamenti (es. prelievo ematico) della facoltà di farsi assistere da un difensore; la loro omissione determina una nullità a regime intermedio, deducibile entro i termini previsti, ma suscettibile di sanatoria.

  • art. 114 disposizioni attuative c.p.p.

    art. 114 disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alle garanzie di difesa; collegata agli obblighi di informazione al soggetto sottoposto ad accertamenti.

  • art. 183 cod. proc. pen.

    Prevede la sanatoria di determinate nullità processuali in presenza di comportamenti dell'imputato (es. richiesta del rito abbreviato) che producono l'effetto di far venire meno la rilevanza della nullità.

  • art. 379 regolamento di esecuzione del Codice della Strada

    art. 379 reg. esec. cod. strada

    Disciplina le verifiche periodiche e le tarature degli etilometri; la prova dell'omologazione e delle verifiche grava sul pubblico ministero solo se la difesa ha allegato elementi idonei a contestarne l'esecuzione.

  • art. 126 Codice della Strada (nozione di incidente stradale)

    art. 126, comma 2-bis (richiamato nella giurisprudenza)

    La nozione giurisprudenziale di incidente stradale ai fini dell'aggravante comprende eventi inattesi che interrompono la circolazione e possono costituire pericolo per la collettività; include urto contro ostacoli e fuoriuscite dalla carreggiata.

Massime di principio

  • Le contestazioni tecniche sull'affidabilità dell'etilometro in Cassazione richiedono che la difesa abbia prima allegato e documentato elementi concreti (es. mancata omologazione, omessa taratura, libretto metrologico, testimonianza del dirigente dei controlli); in mancanza, l'esito positivo dell'alcoltest resta prova idonea.
  • Le censure sulla valutazione della prova (credibilità dei testimoni, valutazione delle tracce, apprezzamento tecnico) sono, di regola, censure di merito e non ammissibili in sede di legittimità; per ottenere il riesame occorre proporre vizio della motivazione manifesto o violazione normativa rilevante.
  • L'omesso avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore per accertamenti ematici costituisce nullità a regime intermedio che deve essere tempestivamente dedotta, ma può essere sanata dalle successive scelte processuali dell'imputato (per es. richiesta del rito abbreviato): pertanto è necessario eccepire la nullità per tempo se si intende farne valere gli effetti.
  • Per l'aggravante "aver provocato un incidente" non è necessario che vi siano danni a terzi o lesioni: urto contro ostacolo o perdita di controllo con fuoriuscita dalla carreggiata possono bastare; va valutato il nesso causale tra stato di alterazione e evento.
  • In situazioni simili, la difesa dovrebbe acquisire e produrre in sede di merito prove tecniche e documentali (perizie, libretto metrologico, rapporti di taratura, consulenze su dinamica del sinistro e condizioni stradali) e chiedere l'escussione dei pubblici ufficiali responsabili dei controlli per poter spostare l'onere probatorio sull'accusa.
  • Quando si mira a impugnare decisioni di merito in Cassazione, è fondamentale inquadrare le doglianze come violazioni di diritto o vizi manifesti della motivazione, non come semplici richieste di diversa valutazione dei fatti.

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