Cassazione Penale, Sentenza n. 03634/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione del principio del "oltre ogni ragionevole dubbio", con contestazione della prova difensiva e del mancato collegamento probatorio tra l'imputato e i dipendenti dell'IFA, nonché dell'identificazione del mezzo nelle immagini di videosorveglianza (contestazione in particolare dei furti del 5, 6 e 7 marzo 2018); (2) censura sulla non estensibilità e sulla illegittimità dell'applicazione di specifiche circostanze aggravanti (art. 61 n. 11 cod. pen. e art. 625 n. 5 cod. pen.) e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge; (3) vizio di motivazione circa il coinvolgimento del ricorrente in ulteriori furti (capo B) e relativi profili di responsabilità e trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi, in particolare il primo e il terzo, generici e non idonei a scalfire la ricostruzione motivazionale dei giudici di merito che avevano valorizzato il controllo del 12 marzo 2018 (sequestro di 33 tonnellate di cereali prive di documentazione), le immagini della videosorveglianza che evidenziavano comportamenti analoghi nei giorni precedenti (5-7 marzo), l'uso di targhe false in due occasioni, l'andamento dei movimenti interni con il veicolo preceduto dall'auto di un dipendente e i colloqui/annotazioni da cui emergeva l'organizzazione fraudolenta. Sono state ritenute applicabili le aggravanti contestate in relazione alla collaborazione dei dipendenti dell'IFA e alla natura collaudata dei furti; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è stato confermato in ragione del precedente specifico, della pluralità degli episodi e della mancata resipiscenza. A seguito della declaratoria d'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non è stata liquidata la fase di legittimità in favore della parte civile per mancata attività contraria specifica in cassazione.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Riferimento al delitto di furto contestato: la Corte territoriale ha ritenuto integrati gli elementi del reato sulla base delle immagini, degli accertamenti di polizia e delle conversazioni/annotazioni che hanno dimostrato l'impossessamento di notevoli quantità di merce senza documentazione.
art. 625 cod. pen. (n.2, n.5, n.6)
Le aggravanti previste dal dispositivo sono state ritenute applicabili in relazione alle modalità organizzate e collaudate del furto, alla partecipazione e al concorso di più soggetti e alla qualità dei mezzi impiegati; la Corte ha respinto la censura che ne negava l'estensibilità.
art. 61 cod. pen. (n.11)
La circostanza aggravante è stata ritenuta configurabile perché i furti erano possibili grazie alla collaborazione dei dipendenti dell'IFA, collaborazione nota al ricorrente, integrando un elemento soggettivo di gravità rilevante.
art. 62-bis, comma 3 cod. pen.
Applicato quale principio che limita la richiesta di autosufficienza motivazionale del giudice di merito; la Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice di merito in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
Riferimento al rito camerale (non partecipato) dinanzi alla Corte di Cassazione: la declaratoria di inammissibilità in tale sede comporta conseguenze sulle spese e sulla possibilità per la parte civile di ottenere liquidazione per la fase di legittimità, a seconda della sua attività processuale in cassazione.
Corte cost. n. 186/2000 e giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 5466/2004; Sez. U n. 877/2022 e altre pronunce citate)
Principi richiamati in tema di condanna alle spese e di liquidazione delle stesse alla parte civile nelle ipotesi di inammissibilità del ricorso: la parte civile ha diritto alle spese di cassazione solo se ha effettivamente svolto un'attività specifica e concreta per contrastare il ricorso.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono confrontarsi concretamente con la motivazione dei giudici di merito: censure generiche o riproduzioni non specifiche del dissenso sono spesso dichiarate inammissibili.
- La disponibilità di immagini di videosorveglianza, riscontri documentali e conversazioni/annotazioni tra coimputati può costituire base probatoria solida anche se l'imputato impugna l'identificazione, purché la motivazione dei giudici di merito chiarisca il collegamento logico tra elementi.
- L'applicazione di aggravanti legate alla partecipazione di addetti interni o a modalità "collaudate" del reato è possibile quando emergono prove della collaborazione sistematica di soggetti interni ben noti all'imputato.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici (es. sospensione condizionale) può essere confermato sulla base di precedenti specifici, pluralità di episodi e mancata resipiscenza; il giudice di merito deve indicare gli elementi di preponderante rilievo ostativi.
- Le scelte processuali dei coimputati (patteggiamento o concordato) non vincolano il giudice nei confronti degli altri imputati; differenze nel trattamento sanzionatorio tra coimputati non costituiscono automaticamente vizio di motivazione.
- In sede di cassazione camerale, la parte civile ottiene la liquidazione delle spese di legittimità solo se ha svolto una concreta attività difensiva in relazione ai motivi di cassazione; la mera richiesta di inammissibilità non è sempre sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03627/2026 del 29/01/2026
- Sentenza penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03629/2026 del 29/01/2026
- Sentenza penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03631/2026 del 29/01/2026
- Sentenza penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03633/2026 del 29/01/2026
- Sentenza penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03635/2026 del 29/01/2026
- Sentenza penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03636/2026 del 29/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →