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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03631/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata: 1) si censura che il giudice abbia ritenuto necessario l'avviso ex art.114 disp. att. c.p.p. anche in caso di rifiuto a sottoporsi all'accertamento alcolemico, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; 2) si deduce travisamento delle risultanze quanto alla sussistenza della recidiva biennale per guida senza patente, sostenendo che documenti prodotti dimostrerebbero la perdurante mancanza del titolo abilitativo e la contestazione precedente del 18/01/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che, ove l'interessato si rifiuti in radice di sottoporsi all'accertamento irripetibile, non sussiste l'obbligo di dare l'avviso ex art.114 disp. att. c.p.p. (la presenza del difensore è strumentale solo quando l'accertamento effettivamente si svolge). Perciò ha annullato la sentenza limitatamente all'assoluzione relativa alla contravvenzione prevista dall'art.186, comma 7, Cod. strada (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolemici) e ha disposto il rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo giudizio su quel reato, in diversa composizione. Ha invece respinto il secondo motivo: la Corte ha confermato che non sussisteva prova certa della definitività del precedente illecito amministrativo necessario per integrare la recidiva biennale nella guida senza patente, quindi ha rigettato la censura su quel capo e ha lasciato impregiudicato l'esito favorevole all'imputato su tale reato.

Norme richiamate

  • art. 187, comma 2 e 8, in relazione all'art. 186 comma 7, Codice della Strada

    Norme contestate per il rifiuto a sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico: la Corte ha disposto che, se l'accertamento non è compiuto per rifiuto, non opera l'obbligo di avviso ex art.114 disp. att. c.p.p.

  • art. 116, co. 15, D.Lgs. 285/92

    Norma sulla guida senza patente; la Corte ha richiamato la necessità del definitivo accertamento della precedente violazione per integrare la reiterazione nel biennio.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    Prevvede l'avviso della facoltà di nominare un difensore per accertamenti irripetibili. La Corte ha interpretato che l'obbligo sussiste solo se l'accertamento viene effettivamente avviato/effettuato; in caso di rifiuto dell'interessato l'avviso non è necessario.

  • art. 354 e art. 356 c.p.p.

    Richiamati in relazione alla qualificazione degli accertamenti come urgenti/irripetibili; la Corte ha però precisato che la disciplina dell'assistenza difensiva funziona solo quando l'atto si svolge e non quando è impedito dal rifiuto.

  • art. 593, comma 2, c.p.p. e Legge n.114/2024, art.2

    La modifica normativa limita l'appello del Pubblico Ministero sulle sentenze di proscioglimento per certe contravvenzioni; la Corte ha comunque inquadrato il rimedio come ricorso ordinario per cassazione ai sensi dell'art.608 c.p.p., avverso sentenza inappellabile.

  • art. 608 c.p.p.

    Norma richiamata per inquadrare il ricorso del Pubblico Ministero come ricorso ordinario per cassazione contro sentenza inappellabile.

  • art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016, n.8

    Norma citata in tema di depenalizzazione e rilevanza della recidiva biennale: la Corte ha ricordato che per escludere la depenalizzazione è necessario il definitivo accertamento della violazione precedente.

Massime di principio

  • Se un conducente si rifiuta in radice di sottoporsi a un accertamento irripetibile (es. esame alcolemico), non è necessario fornire l'avviso ex art.114 disp. att. c.p.p. per la nomina del difensore; l'obbligo di avviso opera quando l'accertamento viene effettivamente avviato o eseguito.
  • Il mancato avviso ex art.114 non può essere invocato a nullità quando l'accertamento non è stato compiuto per il rifiuto dell'interessato, perché viene meno la finalità della garanzia difensiva (vigilanza sulla regolarità dell'atto irripetibile).
  • Per provare la recidiva biennale nella guida senza patente non è sufficiente la mera contestazione: occorre il definitivo accertamento della precedente violazione; tale definitività può essere dimostrata mediante verbale, iscrizione a ruolo, testimonianza del personale o altro documento idoneo, ma in mancanza la recidiva non è integrata.
  • Il Pubblico Ministero può ricorrere in Cassazione anche contro sentenze inappellabili del giudice di merito, inquadrando il rimedio come ricorso ordinario (art.608 c.p.p.), specie dopo modifiche normative che hanno limitato il diritto di appello su determinate proscioglienze.
  • Nell'istruttoria su reati connessi a accertamenti tecnici, è importante documentare sempre l'effettivo svolgimento dell'accertamento o il rifiuto formale: l'assenza di verbali o di atti investigativi può risultare determinante a favore dell'imputato.
  • In situazioni analoghe conviene acquisire e allegare al procedimento prove alternative della definitività delle sanzioni amministrative pregresse (iscrizione a ruolo, attestazioni dell'organo accertatore, note di servizio) per dimostrare la reiterazione della condotta.

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