Cassazione Civile, Ordinanza n. 31010/2025 del 26/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel corso di un giudizio di equa riparazione, il Ministero aveva promosso querela di falso sulla sottoscrizione della procura al difensore apposta al ricorso introduttivo. La Corte d'appello aveva sospeso il giudizio e rimesso le parti dinanzi al Tribunale indicato come competente; successivamente la Cassazione, in sede di regolamento di competenza, aveva dichiarato competente un diverso Tribunale. Nel frattempo il Ministero aveva riassunto la querela dinanzi al primo Tribunale adito, che poi, preso atto della decisione della Cassazione, aveva cancellato la causa dal ruolo senza statuire sulle spese. La parte privata aveva quindi appellato il provvedimento sostenendo che il giudice, avendo declinato la competenza, dovesse decidere sulle spese; la Corte d'appello ha rigettato l'appello ritenendo che il Tribunale non avesse declinato la competenza ma si fosse solo adeguato alla decisione del giudice di legittimità, e che la liquidazione delle spese spettasse al giudice dichiarato competente. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle spese e per asserita compensazione illegittima o motivazione apparente, oltre al richiamo al bis in idem rispetto alla liquidazione delle spese già operata dal Tribunale successivamente dichiarato competente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso. Ha affermato che, una volta che la Corte di cassazione abbia deciso il regolamento di competenza dichiarando competente un diverso giudice, ogni questione ulteriore, incluse le spese del segmento processuale interessato, spetta al giudice dichiarato competente; le fasi successive alla riassunzione non integrano un nuovo processo ma la prosecuzione del precedente. Ha quindi escluso sia l'omessa pronuncia sulle spese sia la pretesa compensazione illegittima, osservando che il giudice originariamente adito, in realtà, non aveva declinato la competenza ma si era limitato ad adeguarsi alla statuizione della Cassazione. Il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla soccombenza e sulla regolazione delle spese; la Corte esclude che vi sia stata violazione, poiché la liquidazione delle spese spettava al giudice dichiarato competente.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità di una compensazione; la Corte ritiene infondata la censura perché non vi è stata compensazione illegittima da parte del giudice che ha solo preso atto della decisione di competenza.
Invocato per omessa pronuncia sulle spese; la Corte esclude la violazione, ritenendo che il provvedimento impugnato non dovesse statuire sulle spese.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
La causa è stata definita con la procedura accelerata; la conformità della decisione alla proposta è valorizzata ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c.
Applicato perché il ricorso è stato ritenuto superfluo e connotato da colpa grave, con condanna sia a favore della controparte sia in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Menzi onato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Richiamato in via analogica nel passaggio sul regolamento di giurisdizione per affermare che le fasi successive alla riassunzione sono prosecuzione del processo.
Richiamato in via analogica per sostenere che, dopo la decisione sulla giurisdizione, il giudizio prosegue davanti al giudice dichiarato competente.
È la base del giudizio di equa riparazione nel cui ambito è sorta la questione incidentale di falso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per l'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione decide un regolamento di competenza e indica il giudice competente, la regolazione delle spese relative alla fase interessata spetta in via esclusiva al giudice così individuato, se la Cassazione non vi abbia già provveduto.
- Le fasi processuali successive alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente non costituiscono un nuovo processo, ma la continuazione del giudizio originario; pertanto le spese devono essere liquidate in una valutazione unitaria dell'intera controversia.
- Non vi è omessa pronuncia sulle spese se il giudice che si limita a dare esecuzione alla decisione regolatrice della Cassazione non aveva il potere di provvedere autonomamente sulla regolazione delle spese.
- La dedotta compensazione illegittima delle spese non è configurabile quando il giudice adito non compie una vera statuizione sulle spese, ma si conforma alla pronuncia resa in sede di regolamento di competenza.
- La manifesta infondatezza del ricorso definito in modo accelerato può integrare colpa grave ai fini dell'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna alla somma in favore della controparte e a quella in favore della cassa delle ammende.
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