Cassazione Penale, Sentenza n. 13774/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino sostenendo principalmente che il "registro presenze" non sia un atto pubblico ma un mero documento interno assimilabile al cartellino marcatempo (quindi privo di valenza pubblicistica) e che, pertanto, non potesse integrare il reato di falso in atto pubblico. Inoltre Arisi (ricorrente 1) deduce l'insussistenza del concorso di responsabilità, lamentando che non sia provato un contributo materiale o morale alla falsificazione da parte sua.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato la qualificazione del fatto come falso materiale (art. 476 c.p.) commesso mediante alterazione/contraffazione del registro delle presenze, con assorbimento delle contestate falsità ideologiche. Ha ritenuto che, nel contesto specifico della messa alla prova, il referente del lavoro di pubblica utilità e gli atti da lui redatti (compreso il registro delle presenze previsto dall'art. 3 del DM n. 88/2015) assumano natura pubblicistica rilevante ai fini penali. Ha altresì giudicato infondata la comparazione tra registro e cartellino marcatempo e ha confermato la responsabilità concorrente di Arisi sulla base di un apprezzamento indiziario coerente con l'art. 192, comma 2, c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; la Corte d'appello aveva già rideterminato la pena in senso più favorevole assorbendo reati, ma le condanne sostanziali sono state confermate.
Norme richiamate
Norma sul falso materiale: la Corte l'ha applicata per qualificare la contraffazione/alterazione del registro delle presenze quale falso materiale, ritenendo che tale fattispecie assorba le contestate falsità ideologiche quando tutte attengono al medesimo atto.
artt. 81, comma secondo e 110 cod. pen.
Richiamati come norme relative alla continuazione e al concorso di persone nel reato; la sentenza ha valutato il concorso di più soggetti nel medesimo fatto-reato.
Richiamato in relazione alle falsità ideologiche: la Corte ha ritenuto tali falsità assorbite dalla falsificazione materiale dell'atto comune.
Disciplina della sospensione del processo con messa alla prova: il contesto della messa alla prova è decisivo per qualificare la natura pubblicistica del registro e l'importanza probatoria degli atti del referente.
art. 168-bis, comma terzo, cod. pen.
Definisce il lavoro di pubblica utilità connesso alla messa alla prova; la Corte ha ritenuto che la prestazione, in quanto collegata a un provvedimento giudiziario ed estintiva del reato, conferisca pubblicisticità agli atti che ne attestano l'esecuzione.
Il DM prescrive il registro delle presenze per attestare le ore effettivamente svolte: la Corte lo ha considerato elemento normativo che valorizza il registro come documento idoneo a certificare l'adempimento degli obblighi imposti dalla messa alla prova.
art. 2699 cod. civ. (richiamato in dottrina/giurisprudenza)
La Corte richiama l'orientamento secondo cui, ai fini penali, il concetto di atto pubblico è più ampio rispetto a quello civilistico e può ricomprendere atti preparatori o atipici che svolgono funzione probatoria per la P.A.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Regola sulla valutazione degli indizi: la Corte ha ritenuto che la prova indiziaria, formata da elementi gravi, precisi e concordanti, fosse sufficiente a fondare la responsabilità concorsuale di Arisi.
art. 56 d.lgs. n. 274 del 2000
Richiamata dai ricorrenti ma ritenuta non pertinente dalla Corte rispetto al caso di specie.
Massime di principio
- Quando un documento è strettamente connesso a un provvedimento giudiziario (es. messa alla prova) e serve ad attestare l'adempimento di obblighi finalizzati all'estinzione del reato, può assumere natura pubblicistica ai fini penali anche se atipico o a forma libera.
- La falsità materiale (alterazione/contraffazione) di un atto può assorbire eventuali falsità ideologiche riferite al medesimo atto: la contraffazione rende irrilevante la veridicità delle dichiarazioni rese nell'atto.
- Non è sempre persuasiva l'equiparazione tra registri collegati a provvedimenti giudiziari e strumenti privatistici come i cartellini marcatempo: bisogna valutare la funzione probatoria e il contesto (procedimento penale vs rapporto di pubblico impiego).
- Anche documenti "interni" o atipici possono concorrere a integrare un atto pubblico se sono idonei a provare fatti rilevanti per l'attività della P.A.; la mancanza di disciplina formale non esclude la valenza pubblicistica.
- La responsabilità concorrente può essere fondata su un quadro indiziario composto da più elementi gravi, precisi e concordanti: l'essere il principale interessato alla falsificazione è un indizio rilevante ma va valutato insieme ad altri indizi.
- In processi penali, le censure che si limitano a contrapporre alternative astratte senza confutare i passaggi logici e probatori del giudice di merito difficilmente ottengono accoglimento in sede di legittimità.
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