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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19992/2021 del 13/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare promossa da un istituto di credito e con intervento di altri creditori, il debitore esecutato ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso precetto, pignoramento e avviso di vendita. Il tribunale ha deciso la controversia con sentenza sfavorevole al debitore. Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, denunciando: 1) mancata concessione dei termini per conclusionali e memorie ex art. 190 c.p.c. in un'udienza fissata per la discussione; 2) incompatibilità del collegio per la presenza del giudice che aveva deciso sulla sospensione ex art. 669-terdecies c.p.c.; 3) erronea qualificazione della notificazione del decreto ingiuntivo come nulla e non inesistente; 4) omessa ammissione di prove testimoniali sulla notifica del monitorio; 5) vizi relativi alla ritualità della notifica del decreto ingiuntivo, del precetto e del pignoramento, nonché alla notifica del monitorio da parte di avvocato domiciliatario; 6) omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza per l'autorizzazione alla vendita e mancati adempimenti ex art. 599 c.p.c.; 7) ulteriore censura sulla mancata comunicazione dell'udienza di vendita, senza indicazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa; 8) censura sulle spese di lite. La Corte ha rilevato inoltre un vizio preliminare di inammissibilità per essere stata la notificazione del ricorso eseguita correttamente solo nei confronti di alcuni intimati, ma con errore nell'atto indirizzato a uno dei destinatari, che riceveva un "atto di citazione in appello" invece del ricorso per cassazione, con conseguente inidoneità dell'atto a raggiungere lo scopo e incertezza sul tipo di impugnazione proposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente invalida la notificazione del ricorso nei confronti di uno degli intimati, perché l'atto notificato era indicato come "atto di citazione in appello" e non come ricorso per cassazione, impedendo al destinatario di approntare un'adeguata difesa. Ha aggiunto che, comunque, anche i singoli motivi erano in larga parte inammissibili o infondati per aspecificità, promiscuità, mancanza di autosufficienza o perché rivolti contro provvedimenti diversi dalla sentenza impugnata. In particolare, ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata concessione dei termini, inammissibile quello sulla composizione del collegio nel reclamo cautelare, inammissibili o aspecifici i motivi sulla notifica del monitorio, sul precetto, sul pignoramento e sull'avviso di vendita, nonché privo di autonoma censura il motivo sulle spese. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata costituzione delle controparti; disposto altresì l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nel caso esaminato, scadeva il 23 dicembre 2017.

  • art. 190 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata concessione dei termini conclusionali è stata ritenuta infondata perché l'udienza era stata fissata per la discussione e i termini erano stati chiesti, ma non spettavano in quel rito.

  • art. 281 quinquies c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la decisione immediata del giudice; la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 281 sexies c.p.c.

    L'udienza era stata originariamente fissata per la discussione ai sensi di tale norma, sicché le parti sapevano che non vi sarebbero stati termini per note conclusive.

  • art. 669 terdecies c.p.c.

    La censura relativa alla composizione del collegio nel reclamo cautelare è stata dichiarata inammissibile perché non riguardava un vizio proprio della sentenza impugnata.

  • art. 650 c.p.c.

    La doglianza sulla qualificazione della notifica del decreto ingiuntivo come nulla e non inesistente è stata ritenuta apodittica e quindi inammissibile.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'interpretazione della notificazione; la Corte non ha ravvisato una censura specifica e autosufficiente.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per il requisito di motivazione, ma il motivo è stato giudicato inammissibile per genericità.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati a sostegno della censura sull'omessa ammissione delle prove, ma senza adeguata specificazione delle doglianze.

  • art. 183 c.p.c.

    Invocato nel motivo sulle prove, senza che la censura superasse il vaglio di specificità.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per contestare vizi di notificazione; il motivo è stato dichiarato aspecifico e promiscuo.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato per i vizi della notificazione, ma la Corte ha rilevato l'insufficiente localizzazione degli atti censurati.

  • art. 599 c.p.c.

    Richiamato con riferimento agli adempimenti connessi al pignoramento e alla vendita; la relativa doglianza è stata considerata tardiva o comunque inammissibile.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha ravvisato aspecificità del ricorso per il carattere confuso e non autosufficiente delle censure.

  • art. 569 c.p.c.

    Richiamato in tema di omessa comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza per la vendita; la censura è stata ritenuta inammissibile in assenza di concreto pregiudizio.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 quater; comma 1 bis

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'impugnazione per cassazione è inammissibile quando la notificazione dell'atto, pur formalmente eseguita, reca l'indicazione di un diverso tipo di impugnazione, perché il destinatario non è posto in condizione di comprendere con certezza la difesa da approntare.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non sono scrutinabili censure confuse, promiscue o che non individuano puntualmente gli atti e i passaggi della sentenza impugnata.
  • Non può essere dedotto come vizio della sentenza un errore che riguarda esclusivamente un diverso subprocedimento o un provvedimento endoprocedimentale, se non si indica quale concreto pregiudizio esso abbia arrecato alla decisione finale.
  • La doglianza sulla mancata concessione dei termini per le conclusioni è infondata quando l'udienza sia stata fissata per la discussione e le parti siano state avvertite del rito decisionale adottato.
  • Le contestazioni sulla notificazione di atti esecutivi o monitori devono essere formulate in modo puntuale e con chiara localizzazione degli atti e delle irregolarità dedotte; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La censura relativa alla mancata comunicazione di atti del procedimento esecutivo non è autosufficiente se non allega e dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoNotificazioniImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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