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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25313/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto relativo alla detenzione di una casa e di un magazzino siti in Siderno, qualificato dai giudici di merito come rapporto locatizio. Il Tribunale di Locri, poi la Corte d'appello di Reggio Calabria, hanno accolto la domanda di inadempimento del contratto di locazione proposta dalla parte attrice e hanno rigettato l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto. In cassazione il convenuto ha proposto tre motivi: (1) deduceva la violazione degli artt. 241 e 215 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito valore di piena prova a una scrittura privata del 1 settembre 1980, da lui sottoscritta e non disconosciuta, che secondo il ricorrente si riferirebbe però ad immobili diversi da quelli oggetto di causa; (2) deduceva la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse dato rilievo a deposizioni testimoniali asseritamente de relato actoris; (3) deduceva la violazione dell'art. 1158 c.c., contestando il rigetto dell'eccezione di usucapione e sostenendo che la controparte non avesse provato il rapporto di locazione, mentre egli avrebbe provato il possesso utile ad usucapionem dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio ed era comunque carente di specificità perché non indicava se e come la questione della riferibilità della scrittura privata ad altri immobili fosse stata dedotta nei gradi di merito. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a ottenere una diversa lettura delle prove e non si confrontava con la ratio decidendi, poiché la Corte d'appello aveva valorizzato le deposizioni testimoniali come prove di conoscenza diretta dei fatti e solo in via rafforzativa rispetto alla scrittura privata. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito e comunque inammissibile, perché sotto la veste della violazione di legge introduceva in realtà questioni di merito sull'accertamento del possesso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 241 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla valutazione di una scrittura privata non disconosciuta, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché sostanzialmente diretto a rivalutare il merito.

  • art. 215 c.p.c.

    Invocato in relazione al valore probatorio della scrittura privata non disconosciuta; la Corte ha escluso che la censura introducesse una vera violazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'uso delle prove testimoniali; la Corte ha rilevato che il motivo tendeva solo a una diversa valutazione del compendio probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte ha osservato che le doglianze, pur così qualificate, in realtà miravano a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 1158 c.c.

    Invocato per sostenere l'usucapione; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché richiedeva un riesame del possesso e quindi del merito.

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale preliminare per la proposta del relatore sulla manifesta inammissibilità.

  • art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale in presenza di manifesta inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La censura è inammissibile anche quando difetti di specificità, se non indica in quali fasi processuali sia stata dedotta la questione di fatto o di qualificazione della prova che si assume decisiva.
  • La doglianza sulla valutazione delle testimonianze non è ammissibile in cassazione se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e se le deposizioni sono state apprezzate dal giudice di merito come conferma di un diverso elemento probatorio già ritenuto decisivo.
  • La contestazione del rigetto dell'usucapione, quando richiede un diverso apprezzamento del possesso e degli elementi fattuali, involge un giudizio di merito e non può essere veicolata come violazione di legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente è condannato alle spese e può essere posto a suo carico l'ulteriore importo previsto per il contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoLocazione abitativa
RamiProcesso civileDiritti realiLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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