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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30900/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguarda un imputato cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Alessandria, aveva già riconosciuto una parziale assoluzione da alcune imputazioni e aveva rideterminato la pena in anni 1, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 2.200 di multa per residui episodi di concorso nel reato di detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio. Il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo, qualificato come difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La doglianza è stata ritenuta generica perché non si confrontava in modo adeguato con le argomentazioni della Corte di appello in punto pena, la quale aveva già sensibilmente mitigato la sanzione rispetto a quella di primo grado e aveva spiegato i criteri seguiti per la rideterminazione. La difesa, secondo la Corte, prospettava in realtà una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era razionale, specifica e non connotata da particolare rigore, avendo già ridotto in modo significativo la pena. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come base del concorso di persone nei residui episodi contestati

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato come norma incriminatrice dei residui episodi di stupefacenti, nella forma attenuata di lieve entità

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione contro il trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si risolve in una critica generica e non specificamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura degli elementi di fatto e del criterio di commisurazione della pena.
  • La riduzione significativa della pena operata dal giudice d'appello, se sorretta da criteri di computo esplicitati e razionali, esclude il vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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