Cassazione Civile, Ordinanza n. 19439/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato svolto per un'impresa edile, inizialmente non formalizzato e poi formalmente instaurato, nel quale il lavoratore chiedeva differenze retributive per asserite mansioni superiori e compensi per lavoro straordinario. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, ma la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva escluso le differenze per mansioni superiori perché il lavoratore risultava già inquadrato nel livello corrispondente alle mansioni rivendicate, riconoscendo però un'ora di straordinario al giorno e ricalcolando il t.f.r. Il lavoratore ha proposto ricorso principale con due motivi: con il primo ha lamentato, in modo generico, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi quanto alle differenze retributive e alla prescrizione; con il secondo ha contestato la compensazione integrale delle spese di lite. La società ha resistito con ricorso incidentale, a sua volta fondato su due motivi, censurando il riconoscimento dello straordinario per mancanza di prova e contestazione della prestazione eccedente l'orario ordinario, denunciando violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale del lavoratore e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto inammissibili le doglianze della società sullo straordinario perché miravano a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, e perché i richiami agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. erano impropri: la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere probatorio è stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove; la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara di non applicare la regola, non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo del lavoratore per genericità della violazione denunciata e per formulazione del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. fuori dai canoni delle Sezioni Unite; è stato inoltre inammissibile il profilo sulla prescrizione perché la sentenza impugnata non trattava tale tema. Il secondo motivo del lavoratore sulle spese è stato invece ritenuto infondato, perché la compensazione integrale delle spese nei due gradi è stata motivata dalla reciproca soccombenza, configurabile anche nel caso di accoglimento parziale di un'unica domanda articolata in più capi. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti.
Norme richiamate
La sua violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola dell'utilizzo delle prove dedotte; non basta censurare la diversa valutazione delle prove.
Richiamato dalla società insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare il riconoscimento dello straordinario, ma la censura è stata reputata inammissibile perché sostanzialmente diretta a una rivalutazione del merito.
La violazione è configurabile solo se l'onere della prova viene addossato alla parte sbagliata; non quando si contesta l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
La Corte lo richiama per delimitare il perimetro del sindacato sulla violazione di legge, escludendo che possa essere usato per censurare la valutazione del materiale probatorio.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo deve essere dedotto secondo i rigorosi canoni fissati dalle Sezioni Unite; non può essere formulato in modo generico o come richiesta di riesame del merito.
La compensazione integrale delle spese è stata ritenuta legittima in presenza di reciproca soccombenza, anche quando deriva dall'accoglimento parziale di un'unica domanda articolata in più capi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico di entrambe le parti, in quanto soccombenti nei rispettivi ricorsi.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 11 Cost.
Richiamato dal ricorrente principale nel motivo sulla prescrizione, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza impugnata non conteneva alcuna statuizione sul punto.
Richiamato dal ricorrente principale, senza rilievo decisivo, perché la censura era riferita a una questione non decisa dalla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove: il controllo di legittimità resta esterno alla ricostruzione del merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova, non quando si contesti l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre soltanto se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o afferma di non dover rispettare la regola di decisione sulle prove; non basta che attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto storico effettivamente discusso e decisivo, ed essere dedotto in modo specifico e coerente con i limiti tracciati dalle Sezioni Unite.
- La reciproca soccombenza, ai fini della compensazione delle spese, può sussistere anche quando una sola domanda sia accolta solo parzialmente in relazione a distinti capi o profili di pretesa.
- Quando la sentenza di merito non affronta una determinata questione, non è ammissibile in cassazione censurarla come se fosse stata decisa; il motivo difetta di pertinenza alla decisione impugnata.
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