Cassazione Civile, Ordinanza n. 11692/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Nel procedimento di liquidazione controllata di una persona fisica, un creditore già ammesso al passivo ha contestato l'ammissione di un altro credito, assumendo che la società cessionaria non fosse legittimata ad agire perché non era stata provata in modo adeguato la cessione del credito né la sua notificazione al debitore ceduto. Il creditore ha quindi proposto osservazioni al progetto di stato passivo e, respinte dal liquidatore, ha presentato reclamo ex art. 273, comma 4, CCII. Il Tribunale ha rigettato il reclamo con motivazione sintetica, richiamando la documentazione prodotta dalla società e le ragioni del liquidatore. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure: violazione delle regole sulla notificazione della cessione del credito e sulla necessaria identificazione del credito ceduto; violazione degli artt. 1260 e seguenti c.c., art. 2697 c.c. e art. 58 TUB per assenza di prova della cessione e del difetto di legittimazione attiva; motivazione apparente del decreto, perché il giudice delegato avrebbe aderito acriticamente alle ragioni del liquidatore senza un autonomo percorso argomentativo.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo, ritenendo il decreto del giudice delegato affetto da motivazione solo apparente, perché privo di un effettivo esame critico delle contestazioni del reclamante e incapace di rendere intelligibili le ragioni della decisione. L'accoglimento del vizio motivazionale ha assorbito le altre censure, relative alla prova della cessione e alla legittimazione attiva della società cessionaria. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al giudice delegato del Tribunale di Vicenza, in persona di diverso giudice, che dovrà riesaminare l'intera vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma che disciplina il reclamo avverso lo stato passivo nella liquidazione controllata; il provvedimento impugnato è stato censurato per il modo in cui ha deciso sul reclamo.
richiamato per le osservazioni al progetto di stato passivo e per il contraddittorio endoconcorsuale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge per le censure sulla cessione del credito e sulla legittimazione attiva.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per censurare la motivazione apparente del decreto impugnato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sua violazione è richiamata come fonte di nullità quando la motivazione è solo apparente.
richiamato dai ricorrenti per contestare la prova della cessione del credito e la legittimazione del cessionario.
richiamato in relazione all'onere della prova della cessione e della titolarità del credito.
richiamato come disciplina della cessione dei crediti bancari e della loro opponibilità/notificazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo endoconcorsuale il giudice deve fornire una motivazione autonoma e intelligibile, non potendo limitarsi ad aderire in modo acritico alle ragioni del liquidatore o di altra parte senza confrontarsi con le contestazioni dedotte dal reclamante.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il richiamo è univoco e il contenuto richiamato consente di comprendere con precisione la ratio decidendi e di verificare il percorso logico seguito dal giudice; in caso contrario la motivazione è solo apparente e la decisione è nulla.
- Quando il reclamo investe la legittimazione del creditore cessionario, il giudice deve verificare e spiegare in modo comprensibile la documentazione posta a base dell'ammissione, soprattutto in relazione alla prova della cessione e della sua opponibilità al debitore ceduto.
- Se viene accolto il motivo che denuncia la motivazione apparente, le censure di merito sulla titolarità del credito e sulla legittimazione attiva restano assorbite.
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