Cassazione Civile, Ordinanza n. 10833/2024 del 22/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un proprietario agricolo contro due consorzi di bonifica, deducendo che entrambi avessero omesso di curare la manutenzione delle sponde e dell'alveo di un fosso confinante con i suoi terreni, con conseguenti danni ai fondi e con la richiesta di sospendere il pagamento dei contributi consortili, ottenerne la restituzione e conseguire il risarcimento del danno. In appello, una delle due posizioni consortili veniva ritenuta tenuta alla manutenzione del tratto di fosso confinante, mentre per l'altra si escludevano prova e nesso causale; tuttavia la domanda risarcitoria veniva comunque respinta per difetto di prova del danno. Il proprietario proponeva poi ricorso per cassazione sia contro la sentenza d'appello sia contro la sentenza che aveva respinto la revocazione, deducendo, tra l'altro: irregolarità della costituzione in giudizio del consorzio succeduto per fusione, erronea esclusione degli errori di fatto e della contrarietà a giudicati nel giudizio di revocazione, violazione delle norme sui consorzi di bonifica e sulla responsabilità extracontrattuale e da cose in custodia, omessa considerazione del giudicato esterno, omessa prova e motivazione apparente sul nesso causale e sul danno, oltre a censure sulle spese. La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso iscritto al n. 22607/2020 R.G. e ha accolto solo parzialmente il ricorso iscritto al n. 27865/2022 R.G., limitatamente alla duplicata liquidazione delle spese nel giudizio di revocazione, eliminando in parte qua la seconda liquidazione; ha dichiarato inammissibili vari motivi del ricorso sulla revocazione e ha ritenuto inammissibili il secondo controricorso e il ricorso incidentale condizionato del consorzio.
La decisione
La Corte ha riunito i due giudizi di cassazione. Nel ricorso contro la sentenza resa nel giudizio di revocazione ha accolto soltanto la censura relativa alla duplicazione delle spese processuali, cassando la decisione limitatamente a tale capo e decidendo nel merito con eliminazione della seconda liquidazione; ha invece dichiarato inammissibili i motivi concernenti gli asseriti errori revocatori e il giudicato. Nel ricorso contro la sentenza d'appello sul merito ha rigettato tutte le censure, ritenendo inammissibili o infondate le doglianze su non contestazione, giudicato esterno, obblighi manutentivi dei consorzi, domanda nuova, prova del danno, ordine di esibizione e spese. In definitiva, il ricorso principale è stato respinto, mentre il ricorso relativo alla revocazione è stato accolto solo per il capo spese. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo controricorso del consorzio nel procedimento sulla revocazione e il contestuale ricorso incidentale condizionato.
Norme richiamate
richiamato dalla Corte d'appello per escludere il conflitto di interessi nella difesa separata dei consorzi, ma ritenuto dalla Cassazione non pertinente alla fattispecie di fusione e successione universale.
la fusione dei consorzi comporta successione universale del nuovo ente nei rapporti dei soggetti estinti, con subentro processuale.
la fattispecie non è qualificabile come successione a titolo particolare, ma come successione universale ex art. 110 c.p.c.
eventuali posizioni di debito-credito tra i consorzi preesistenti si estinguono per confusione in capo al nuovo ente succeduto.
la sua deduzione come base della domanda è stata ritenuta nuova rispetto al nucleo fattuale originariamente allegato, o comunque non autosufficientemente prospettata.
come per l'art. 2043 c.c., la sua invocazione è stata considerata inammissibile perché introduceva una diversa qualificazione giuridica non adeguatamente supportata dai fatti dedotti.
l'ordine di esibizione è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio non è sindacabile in cassazione.
il giudicato esterno è deducibile solo se il ricorrente riproduce in modo autosufficiente il contenuto delle decisioni invocate.
richiamato nel motivo sul giudicato esterno, senza che la Corte ne ricavasse un diverso principio decisivo.
evocato dalla Corte per affermare che la nuova prospettazione del fondamento della responsabilità, non introdotta in primo grado, è preclusa.
richiamato per affermare il principio di consumazione dell'impugnazione e l'inammissibilità di atti successivi integrativi; inoltre, per il ricorso per cassazione, impone oneri di specificità e autosufficienza.
impone di indicare con precisione il contenuto degli atti e documenti richiamati e il loro collocamento processuale, pena l'inammissibilità della censura.
la trattazione camerale è la forma ordinaria; la memoria ha funzione illustrativa e non può essere usata per introdurre una nuova difesa in contrasto con la sinteticità dovuta.
la pubblica udienza è eccezionale e riservata ai casi di particolare rilevanza della questione di diritto.
l'errore revocatorio deve essere un errore di percezione, evidente e decisivo, non di valutazione o di giudizio.
la revocazione per contrarietà a giudicato è inammissibile se il giudicato era già stato dedotto e deciso nel giudizio di merito.
le spese seguono la soccombenza e la liquidazione va operata una sola volta per la medesima parte processuale.
richiamato dal ricorrente in tema di spese, ma la Corte ha ritenuto decisiva la regola della soccombenza finale.
evocato per contestare la qualificazione giuridica della domanda, ma la Corte ha ribadito che il giudice può e deve qualificare i fatti allegati, purché il nucleo fattuale resti immutato.
la doglianza di omessa considerazione dei fatti non contestati è inammissibile se non specifica le allegazioni e le contestazioni effettivamente mancanti.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello legale o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non consente rivalutazione del merito.
richiamato dal ricorrente in relazione alla produzione della perizia di parte, senza che la Corte ne traesse un principio autonomo.
evocato in tema di effetti della fusione; la Corte ha comunque ricondotto la vicenda alla successione universale del nuovo ente.
richiamato dal ricorrente per sostenere il collegamento tra beneficio fondiario e contribuzione consortile, ma la Corte non lo ha ritenuto sufficiente a fondare il preteso obbligo di manutenzione.
richiamato dal ricorrente quale base generale degli obblighi dei consorzi, ma ritenuto non decisivo per il caso concreto.
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
le finalità generali dei consorzi di bonifica non bastano, da sole, a fondare uno specifico obbligo di manutenzione del fosso oggetto di causa in assenza di previsione o individuazione normativa pertinente.
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10
richiamato dal ricorrente come fonte del presupposto contributivo e degli obblighi consortili, ma non ritenuto sufficiente a superare la disciplina regionale specifica.
L. Reg. Lazio 11 dicembre 1998, n. 53, artt. 31 e 34
dalla loro combinazione si ricava che l'obbligo di manutenzione dei corsi d'acqua da parte dei consorzi sussiste solo per quelli individuati dalla Giunta regionale; se il corso d'acqua non è incluso, non nasce quel specifico obbligo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente nel ricorso rigettato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorrente che invochi un giudicato esterno deve riprodurre in modo completo e autosufficiente il contenuto delle sentenze asseritamente passate in giudicato; il mero richiamo a estremi o stralci motivazionali non basta.
- L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. riguarda solo un errore di percezione, immediatamente rilevabile dagli atti, e non può essere usato per contestare l'interpretazione delle prove, la valutazione del materiale istruttorio o la soluzione giuridica adottata dal giudice.
- La revocazione per contrarietà a giudicato ex art. 395 n. 5 c.p.c. non è esperibile quando il preteso giudicato era già stato dedotto e valutato nel giudizio di merito; in tal caso la censura investe una decisione di giudizio, non un errore revocatorio.
- La fusione tra enti determina successione universale del nuovo ente nei rapporti dei soggetti estinti; non è configurabile, per il solo fatto della fusione, una duplice soggettività processuale con distinte costituzioni autonome dello stesso ente successore.
- In un giudizio di impugnazione, la duplicazione di un atto difensivo o di costituzione è inammissibile quando comprometta le facoltà difensive della controparte o determini un'indebita duplicazione dell'attività processuale riferibile alla medesima parte.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c. non può essere dedotta in cassazione come pretesto per ottenere una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio; occorre indicare specificamente il vizio di percezione o l'erronea attribuzione del valore di prova legale.
- La domanda va identificata dal nucleo fattuale e dal bene della vita richiesto, non dalla sola qualificazione giuridica proposta dalla parte; tuttavia, il giudice non può introdurre una diversa causa petendi fondata su fatti nuovi non allegati.
- Per gli obblighi di manutenzione dei corsi d'acqua nell'ambito della bonifica, la disciplina regionale può delimitare in modo specifico l'ambito degli interventi dovuti dai consorzi; in assenza di inclusione del corso d'acqua negli elenchi regionali, non può presumersi automaticamente un obbligo manutentivo specifico.
- Le spese di lite si liquidano una sola volta in favore della medesima parte processuale; la soccombenza va apprezzata sull'esito finale del giudizio risultante dal dispositivo, non su singole affermazioni di motivazione prive di autonoma portata decisoria.
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