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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 7283 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 112/49/11, depositata il 22 giugno 2011, che aveva riformato la decisione di primo grado e confermato la legittimità dell’avviso di accertamento per il 2000. L’accertamento determinava, ai fini IRPEF e ILOR, un reddito di Lire 467.810.000 sulla base di investimenti immobiliari e del D.P.R. n. 600/1973, art. 38, commi 4, 5 e 7. La ricorrente denunciava la violazione dell’art. 2909 c.c., anche in relazione all’art. 7 del D.P.R. n. 917/1986: contestava che il giudicato formatosi su un diverso anno d’imposta potesse vincolare il giudizio, deducendo la diversità del petitum, la propria contumacia nel precedente giudizio e la produzione di documenti diversi.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza: la contribuente non aveva riprodotto la sentenza invocata come giudicato né gli atti e i documenti necessari per verificarne contenuto, rilevanza e pertinenza; inoltre, non aveva illustrato concretamente le diverse argomentazioni già svolte nei precedenti gradi. La Corte non ha quindi deciso nel merito se il giudicato esterno fosse applicabile. È rimasta ferma la sentenza della CTR e la contribuente è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    La ricorrente invocava la norma per contestare l’estensione del giudicato esterno a un diverso periodo d’imposta. La Cassazione non ne ha esaminato l’applicazione sostanziale, poiché il motivo era inammissibile.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38, commi 4, 5 e 7

    La disposizione è indicata come base dell’accertamento sintetico del reddito per l’anno 2000, fondato sugli investimenti immobiliari; la sentenza impugnata ne aveva riconosciuto la legittimità, ma la Cassazione non ha riesaminato il merito dell’accertamento.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale in base al quale la contribuente ha denunciato la violazione e l’errata interpretazione di norme di diritto; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenze di autosufficienza e di specificità.

  • Art. 366 c.p.c., principio di autosufficienza del ricorso

    Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza in quanto non riproduce nè la sentenza di cui si discute, nè gli atti idonei a illustrare con autosufficienza quanto sostenuto, oltre che l'effettivo contenuto dei documenti e, quindi, la rilevanza e pertinenza della questione proposta.

    Il ricorrente deve riportare nel ricorso gli elementi documentali e processuali necessari a consentire alla Corte di verificare direttamente la censura, compresi il contenuto degli atti e dei documenti invocati e la loro rilevanza.

Massime di principio

  • Chi contesta l’applicazione di un giudicato esterno deve documentare nel ricorso il contenuto della decisione precedente e spiegare in modo concreto perché non ricorrono i presupposti per estenderne gli effetti al giudizio in corso.
  • La diversità dell’anno d’imposta, del petitum o della documentazione può essere rilevante, ma deve essere illustrata puntualmente e collegata agli atti: affermazioni astratte non bastano.
  • In Cassazione, la mancata riproduzione degli atti e dei documenti necessari a verificare la censura può comportare l’inammissibilità senza che la Corte esamini la questione di merito.
  • La contumacia nel precedente giudizio e le diverse difese eventualmente svolte devono essere specificate e comprovate; non è sufficiente menzionarle senza chiarirne il contenuto e la rilevanza.

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