Cassazione Penale, Sentenza n. 3698/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca di terreni e opere disposta in relazione al reato di lottizzazione abusiva. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 44, comma 2, del DPR 380/2001 e delle garanzie convenzionali (art. 7 CEDU, art. 1 Prot. 1 CEDU) e della direttiva 2014/42/UE (art. 6, recepita dal Dlgs. 202/2016), sostenendo che la società Acque Chiare s.r.l. non era mai stata parte nel processo penale e quindi non poteva subire una sanzione patrimoniale derivante da responsabilità di terzi; chiedeva la revoca della confisca per i comparti immobiliare a) e b. Sono state svolte contestazioni circa la qualifica della società come terzo di buona fede, la mancata applicabilità immediata della direttiva al reato di lottizzazione abusiva e la fondatezza degli elementi che avrebbero qualificato la società come "schermo" del rappresentante legale Romanazzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha accertato la legittimazione del curatore fallimentare ad impugnare l'ordinanza, ma ha ritenuto infondate le censure. La Corte ha escluso la rilevanza applicativa della direttiva 2014/42/UE al caso di lottizzazione abusiva e ha condiviso le valutazioni dei giudici di merito secondo cui la società non poteva essere considerata terzo in buona fede: gli elementi processuali mostravano un rapporto organico e un utilizzo della società come "schermo" a vantaggio del rappresentante legale, con contemporaneità fra gli acquisti e l'iter amministrativo collegato al piano edificatorio. Per questi motivi la confisca è stata ritenuta legittima e il ricorrente condannato a sostenere le spese processuali e a versare una somma equitativa di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata quale motivo di impugnazione per vizio di motivazione; la Corte considera la censura come manifestamente infondata rispetto all'ordinanza impugnata.
art. 44, comma 2, DPR 380/2001
Norma urbanistica/edilizia richiamata dalla difesa in relazione alla confisca per lottizzazione abusiva; la Corte ha valutato la contestazione nel quadro del reato di lottizzazione e delle conseguenze patrimoniali senza ritenere che ciò comporti l'applicazione delle regole della direttiva 2014/42/UE.
art. 7 CEDU
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la confisca costituisce una sanzione applicata a soggetto non parte nel processo; la Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU (G.I.E.M.) e conclude che la tutela dell'art. 7 non esclude in via assoluta la confisca a persone giuridiche quando risulti che non si tratti di terzi in buona fede.
art. 1 Protocollo 1 CEDU
Invocato come garanzia patrimoniale; la Corte lo esamina in connessione con il principio dell'art. 7 CEDU e la giurisprudenza europea, ritenendo che la tutela non impedisce la confisca quando la persona giuridica agisce come strumento o beneficia direttamente del reato.
Direttiva 2014/42/UE, art. 6
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato, almeno se tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva /o scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento o l'acquisto sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo significativamente inferiore al valore di mercato»
La Corte ha ritenuto che i criteri della direttiva si riferiscano a reati contemplati dall'ambito di applicazione della stessa (elencati all'art. 3) e, quindi, non sono direttamente pertinenti alla fattispecie di lottizzazione abusiva. Inoltre la direttiva disciplina trasferimenti da indagato a terzo e non il rapporto di immedesimazione organica tra rappresentante legale e società.
Dlgs. 202/2016 (recepimento direttiva 2014/42/UE)
Richiamato dal ricorrente come norma di recepimento; la Corte osserva che la disciplina non ha efficace rilevanza operativa per il caso di lottizzazione abusiva secondo i criteri applicativi richiamati.
Richiamato in considerazione della possibile responsabilità delle società; la Corte osserva che il d.lgs. 231/2001 non contempla la lottizzazione abusiva come reato presupposto e, quindi, non offre una soluzione generale per la partecipazione dell'ente al processo penale in questo specifico ambito.
Citato per spiegare la legittimazione del curatore fallimentare alla impugnazione: la curatela succede nella disponibilità dei beni del fallito e può agire in giudizio per la loro restituzione alla massa attiva.
Richiamato in relazione al meccanismo di sostituzione processuale che legittima il curatore a stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali del fallito.
Riferimento giurisprudenziale: la posizione del curatore è stata ricondotta a quella della persona avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati ai sensi di questa norma, a supporto della legittimazione ad agire.
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese e il versamento di una somma equitativa.
Massime di principio
- Il curatore fallimentare ha legittimazione a impugnare provvedimenti di confisca sui beni che fanno parte della massa attiva del fallimento, anche se il sequestro o la confisca è intervenuto prima della dichiarazione di fallimento.
- La direttiva 2014/42/UE (e il relativo recepimento) e i criteri del suo art. 6 sono applicabili nei casi specificati dall'art. 3 della direttiva; non sono automaticamente utilizzabili per qualificare come terzo non in buona fede una società coinvolta in fatti di lottizzazione abusiva.
- La confisca imposta a una persona giuridica che non è stata parte nel processo penale non è per sé vietata dall'art. 7 CEDU: occorre valutare la sostanza dei rapporti fra la persona fisica responsabile e l'ente. Se la società era mero "schermo" o ha beneficiato direttamente dell'attività illecita, può essere legittimamente colpita dalla confisca.
- Per dimostrare la qualità di terzo in buona fede (che esclude la confisca) è necessario fornire elementi specifici: assenza di contemporaneità tra acquisizione dei beni e l'attività criminosa, pagamenti a valore di mercato, mancanza di vantaggi diretti dall'attività illecita, e prova che il trasferimento non era finalizzato ad eludere misure ablative.
- Quando si contestano confische a soggetti giuridici è cruciale argomentare concretamente in ordine ai fatti e alle circostanze (tempi, modalità di acquisto, ruoli e benefici) e non limitarsi a richiamare principi generali o direttive non direttamente pertinenti alla fattispecie.
- L'assenza di previsione della fattispecie tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001 limita la possibilità di far valere la responsabilità amministrativa dell'ente come alternativa al regime di confisca previsto per la lottizzazione abusiva; va pertanto valutato caso per caso il rapporto sostanziale tra rappresentante e società.
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