Cassazione Civile, Ordinanza n. 27027/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di trasferimento di una quota di immobile, con contestuale disciplina di pagamento del prezzo e di alcuni ulteriori obblighi accessori. L'acquirente ha proposto opposizione avverso il precetto notificato dal venditore per il pagamento di una rata del prezzo residuo, chiedendo in via principale l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere in executivis o, in subordine, la riduzione delle somme precettate. Ha inoltre dedotto l'inadempimento del venditore per il tardivo rilascio dell'immobile, per la consegna dell'immobile privo di arredi e corredi e per la mancata cessione di crediti/incentivi GSE relativi a un impianto fotovoltaico, domandando la condanna al pagamento di penali e restituzioni. Il venditore si è opposto e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'acquirente al pagamento della penale per l'inadempimento e del saldo finale del prezzo. Il Tribunale ha accolto in parte la pretesa del venditore; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, dichiarando insussistente il diritto di agire in esecuzione del venditore e ritenendo reciproche ragioni di credito/debito tra le parti, da compensare. Il venditore ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: violazione dei criteri di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a precetto; errata interpretazione delle clausole sul momento di esigibilità del saldo prezzo e sul rilascio dell'immobile; violazione della buona fede e dell'art. 1460 c.c. per avere ritenuto giustificata l'eccezione di inadempimento nonostante asseriti inadempimenti di scarso rilievo; errata applicazione delle norme sul pagamento al domicilio del creditore e sull'offerta di pagamento; omesso esame di fatti e documenti relativi alle offerte di adempimento e alle richieste di rilascio; erronea applicazione delle clausole penali, sostenendo sia l'inesigibilità della penale in favore dell'acquirente sia, in via alternativa, la debenza della penale in favore del venditore per il mancato saldo prezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che tutte le doglianze mirassero, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, sotto la veste formale di violazioni di legge o omesso esame. Ha inoltre rilevato carenze di specificità nella deduzione dei documenti richiamati e profili di novità di alcune questioni non trattate nella sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, ha osservato che la causa non era limitata alla sola opposizione a precetto, ma comprendeva anche l'accertamento degli inadempimenti dedotti dall'acquirente, con conseguente applicazione dei principi generali sull'onere della prova nelle controversie contrattuali. Quanto al motivo sulla penale, ha evidenziato che la Corte territoriale aveva già ridotto equitativamente l'importo, tenendo conto della parzialità dell'inadempimento. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il riparto dell'onere della prova va letto secondo la struttura complessiva della domanda e delle eccezioni; quando la controversia investe anche l'accertamento di inadempimenti contrattuali dedotti autonomamente, trovano applicazione i principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il saldo prezzo fosse esigibile solo dopo il rilascio/consegna dell'immobile, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a rivalutare il merito.
Richiamato per contestare il momento di esigibilità del credito, ma la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile perché implicava una diversa lettura dei fatti e delle clausole contrattuali.
Invocato in relazione al parametro della diligenza e della buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma senza evidenziare un vero errore di diritto.
Richiamato per sostenere l'ingiustificatezza dell'eccezione di inadempimento per violazioni di modico valore; la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché prospettata come critica alla valutazione di fatto.
Evocato in tema di mora e di offerta di pagamento, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non autosufficiente.
Richiamato per contestare l'offerta di adempimento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e, in parte, per novità.
Richiamato con analoga finalità rispetto all'offerta formale o informale di pagamento; la Corte non ha ravvisato un error iuris autonomo.
Richiamato in tema di clausola penale; la Corte ha ritenuto non decisiva la censura poiché la Corte d'appello aveva già ridotto equitativamente la penale, considerando la parzialità dell'inadempimento.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa inesigibilità della penale, ma la censura è stata respinta in rito.
Richiamato per sostenere la debenza della penale in favore del venditore, ma senza superare il rilievo di inammissibilità del ricorso.
Per i documenti richiamati nel ricorso è necessario riportarne il contenuto o indicarne adeguatamente la collocazione processuale; in mancanza la censura difetta di specificità.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione del merito, dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di appello.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è pertinente solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non è invece utilizzabile per contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie o la ricostruzione del fatto.
- Quando la controversia contrattuale comprende anche domande autonome di accertamento dell'inadempimento di una parte, il riparto dell'onere probatorio va riferito a tali domande secondo i principi generali in materia di responsabilità contrattuale.
- Le censure fondate su documenti devono rispettare il requisito di specificità e autosufficienza, indicando contenuto rilevante e localizzazione processuale; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Le questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non dimostrate come introdotte nei precedenti gradi di merito, non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione.
- La riduzione equitativa della clausola penale da parte del giudice di merito può escludere la fondatezza di una doglianza che presuma l'applicazione della penale come se l'inadempimento fosse integrale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26963/2023 del 21/09/2023
- ordinanza_civile · 21 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26964/2023 del 21/09/2023
- ordinanza_civile · 21 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26965/2023 del 21/09/2023
- ordinanza_civile · 21 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26966/2023 del 21/09/2023
- ordinanza_civile · 21 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26968/2023 del 21/09/2023
- ordinanza_civile · 21 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26970/2023 del 21/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →