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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36079/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF 2009 emesso a seguito di indagini finanziarie, con richiesta di maggiori tributi, interessi e sanzioni. La CTP aveva respinto il ricorso; in appello la CTR aveva invece annullato l'atto ritenendolo nullo perché l'Ufficio non aveva prodotto o esibito la delega di firma del funzionario che aveva sottoscritto l'avviso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e con l'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'eccezione sul difetto di sottoscrizione/delega non poteva essere considerata una mera difesa, ma costituiva eccezione nuova inammissibile se non dedotta nel ricorso introduttivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, il giudice d'appello non può decidere sulla base di un'eccezione in senso stretto non ritualmente proposta con il ricorso introduttivo; inoltre, le nullità degli atti impositivi, per la struttura impugnatoria del giudizio tributario, devono essere dedotte tempestivamente e non possono essere rilevate d'ufficio o prospettate per la prima volta in cassazione. Poiché la CTR aveva qualificato come mera difesa un'eccezione che invece era nuova, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario è vietato proporre in appello eccezioni nuove in senso stretto; una doglianza sulla validità dell'atto non dedotta tempestivamente non può essere esaminata come mera difesa.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    La mancanza di valida sottoscrizione o della relativa delega incide sulla validità dell'atto impositivo, ma il vizio deve essere dedotto nei termini del giudizio impugnatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro della censura di violazione di legge proposta dall'Agenzia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, per effetto della struttura impugnatoria, i vizi dell'atto impositivo vanno dedotti con l'atto introduttivo e non possono essere introdotti per la prima volta in appello come eccezioni in senso stretto.
  • Una contestazione relativa alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento o alla delega del firmatario non è una mera difesa, se implica l'allegazione di un vizio di validità dell'atto non già dedotto in primo grado.
  • Le nullità degli atti impositivi, se non tempestivamente fatte valere, non possono essere rilevate d'ufficio né prospettate per la prima volta nel giudizio di legittimità.
  • Il giudice d'appello tributario non può fondare la decisione su questioni nuove non ritualmente introdotte nel primo grado di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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