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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23768/2021 del 02/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, confermato in appello, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o umanitaria. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, dell'art. 3 CEDU, dell'art. 8 d.lgs. n. 25/2008, nonché degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi. In sostanza, ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso i presupposti della protezione sussidiaria, perché la situazione del Paese di origine sarebbe stata diversa da quella descritta in sentenza e, comunque, non avrebbe considerato che la protezione non poteva essere negata solo perché il richiedente non proveniva da una zona del Paese teatro di violenza indiscriminata, potendo trasferirsi in altra regione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza di merito avesse correttamente applicato l'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 e che le doglianze del ricorrente mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle fonti informative, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il tema della possibilità di trasferimento in altra regione del Paese non risultava trattato nella sentenza impugnata né era stato adeguatamente veicolato nel giudizio di merito. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, perché il Ministero si era limitato al deposito dell'atto di costituzione per l'eventuale discussione.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 251/2007

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi una concreta violazione da parte del giudice di merito

  • art. 4 d.lgs. n. 251/2007

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure, ma non ritenuto decisivo dalla Corte di cassazione

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    la protezione sussidiaria è esclusa quando dalle fonti informative aggiornate non risulti, nella zona di eventuale rimpatrio, una situazione di violenza indiscriminata nell'ambito di conflitto armato interno o internazionale

  • art. 3 CEDU

    richiamato dal ricorrente tra le norme evocate a sostegno delle censure

  • art. 8 d.lgs. n. 25/2008

    la Corte territoriale ha rispettato il dovere di cooperazione istruttoria mediante consultazione di fonti aggiornate e autorevoli sul Paese di origine

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza impugnata

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sul profilo della motivazione della decisione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sul profilo motivazionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    indicato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In materia di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, il giudice di merito deve verificare, sulla base di fonti aggiornate e autorevoli, se nella zona di rimpatrio del richiedente sussista una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale.
  • In cassazione non è consentito dedurre, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, una mera richiesta di rivalutazione del quadro istruttorio e delle fonti di prova già esaminate dal giudice di merito.
  • Le censure che introducono per la prima volta un fatto decisivo non trattato nella sentenza impugnata sono inammissibili se non risulta che tale fatto sia stato specificamente introdotto nel giudizio di merito.
  • La mancata configurabilità della violenza indiscriminata nella specifica area di provenienza può essere sufficiente a escludere la protezione sussidiaria quando la decisione di merito sia sorretta da un accertamento istruttorio conforme al dovere di cooperazione previsto dalla normativa speciale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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