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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41601/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato dalla società in accomandita semplice con l'azienda sanitaria per la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale. Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, il socio accomandatario ha proposto azione per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, sostenendo che la società si fosse sostanzialmente trasformata o comunque fosse proseguita in forma di impresa individuale, con continuità dei rapporti giuridici e legittimazione dell'impresa individuale ad agire. I giudici di merito hanno escluso sia la trasformazione in senso tecnico della società in impresa individuale, sia la legittimazione ad agire dell'ex socio, ritenendo che la cancellazione della società, avvenuta senza liquidazione del credito e prima dell'introduzione del giudizio, avesse estinto la società e impedito il trasferimento del preteso credito litigioso ai soci. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: il primo per violazione dell'art. 345 c.p.c., lamentando l'illegittima dichiarazione di inammissibilità di documenti prodotti in appello perché indispensabili o sopravvenuti; il secondo per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., delle norme sulla società di persone e sulla cancellazione/estinzione societaria, oltre che per omesso esame di fatti decisivi, sostenendo l'avvenuta trasformazione atipica o prosecuzione dell'attività nella ditta individuale e il conseguente subentro nei rapporti contrattuali e nella legittimazione attiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha affermato che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese, avvenuta nel caso concreto dopo l'entrata in vigore della riforma, comportava l'estinzione della società e la perdita della sua capacità processuale. Ha inoltre ribadito che una società di persone non può trasformarsi tecnicamente in impresa individuale; al più può verificarsi un trasferimento dell'azienda, ma ciò comporta un fenomeno traslativo tra soggetti diversi e non una continuità soggettiva. Quanto al credito azionato, la Corte ha qualificato la pretesa come diritto incerto o illiquido, non già come bene certo da trasferire ai soci, e ha ritenuto che la cancellazione senza previa azione di accertamento/liquidazione del credito integrasse una rinuncia tacita alla pretesa. Di conseguenza, l'ex socio non era legittimato ad agire. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Nel regime applicabile ratione temporis, la Corte ha richiamato il divieto di nuove produzioni in appello, rilevando però che la questione è rimasta assorbita dal rigetto del motivo principale sulla legittimazione e sull'estinzione della società.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte non vi ha ravvisato violazione decisiva.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria; la Corte ha escluso che i fatti allegati potessero mutare l'esito sulla legittimazione.

  • art. 2272 c.c.

    Richiamato per sostenere la disciplina dello scioglimento delle società di persone; la Corte ha ritenuto comunque decisivo il principio dell'estinzione per cancellazione e della conseguente rinuncia alla pretesa litigiosa.

  • art. 2275 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la liquidazione nelle società di persone sarebbe fase facoltativa; la Corte ha negato che ciò consenta la sopravvivenza della società o la trasformazione in impresa individuale.

  • art. 2484 c.c.

    Citato nel ricorso in relazione alle cause di scioglimento; non è stato il fulcro della decisione.

  • art. 2495 c.c.

    La Corte ha richiamato la norma, come modificata dalla riforma, per affermare l'efficacia estintiva della cancellazione dal registro delle imprese.

  • art. 2498 c.c.

    Citato dal ricorrente per sostenere una trasformazione/successione; la Corte ha escluso che nel caso vi fosse una trasformazione in senso tecnico.

  • art. 2252 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla società di persone costituita prima della riforma; la Corte non ha accolto la tesi della retroattività invocata.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Invocato per sostenere l'irretroattività della riforma; la Corte ha invece applicato i principi elaborati dalle Sezioni Unite sulla cancellazione estintiva.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norma sul sindacato di legittimità invocata per i motivi di ricorso; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese, quando intervenuta dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario, produce l'estinzione della società e la cessazione della sua capacità processuale, anche se permangano rapporti giuridici non definiti.
  • Dopo l'estinzione della società, ai soci si trasferiscono solo i rapporti effettivamente residui e suscettibili di successione; le mere pretese litigiose, i crediti incerti o illiquidi e non ancora accertati possono essere considerati tacitamente rinunciati se la società viene cancellata senza averli previamente coltivati o liquidati.
  • Una società di persone non si trasforma tecnicamente in impresa individuale: l'eventuale prosecuzione dell'attività da parte del socio superstite può integrare un trasferimento d'azienda o una nuova titolarità, ma non la continuità soggettiva dell'ente originario.
  • L'ex socio non è legittimato ad agire per pretese che spettavano alla società estinta quando la cancellazione dal registro delle imprese, intervenuta prima dell'azione, valga come rinuncia al credito non ancora definito.
  • In sede di legittimità, le censure sulla valutazione dei documenti e sulla produzione in appello non incidono sull'esito quando la decisione di merito trovi autonoma e assorbente ragione nella mancanza di legittimazione attiva derivante dall'estinzione della società.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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