Cassazione Civile, Ordinanza n. 07677/2025 del 22/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing relativo a un'autogru telescopica. L'utilizzatrice ha contestato la validità della clausola di "rischio cambio", che collegava l'ammontare dei canoni al tasso di cambio euro/franco svizzero, chiedendone la nullità per violazione di norme imperative del TUF o, in subordine, del TUB, nonché per indeterminatezza e difetto di meritevolezza. In conseguenza della nullità dedotta, ha domandato la restituzione di somme asseritamente indebitamente versate, ovvero il risarcimento del danno o un'indennità per arricchimento senza causa. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo la clausola uno strumento finanziario e dichiarandone la nullità per violazione dell'art. 30 TUF. La corte d'appello, invece, ha riformato parzialmente la decisione limitando gli interessi dovuti sulle somme da restituire ai soli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., escludendo l'applicazione del tasso di mora previsto dal comma 4 dello stesso articolo, perché la condanna restitutoria era stata ricondotta all'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e non a un inadempimento contrattuale. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice ha censurato questa impostazione, sostenendo che l'art. 1284, comma 4, c.c. ha portata generale e si applica anche alle obbligazioni restitutorie da nullità contrattuale o da indebito oggettivo, purché originanti da un rapporto contrattuale sottostante. Ha inoltre proposto due ulteriori motivi sulle spese, poi assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea l'affermazione della corte territoriale secondo cui l'art. 1284, comma 4, c.c. si applicherebbe solo alle obbligazioni di fonte contrattuale e non anche alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale o da indebito oggettivo. Ha richiamato il principio secondo cui il comma 4 dell'art. 1284 c.c. non delimita il proprio ambito alle sole obbligazioni contrattuali, ma si applica anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, compresi gli obblighi restitutori, salvo che le parti abbiano validamente determinato una diversa misura degli interessi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo, relativi alla compensazione parziale delle spese e alla motivazione su tale compensazione.
Norme richiamate
Il comma 4 non si applica solo alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale, da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle; la clausola di salvezza iniziale esclude il carattere imperativo della norma ma non ne limita il campo di applicazione. Il tasso diverso può essere validamente determinato dalle parti.
L'obbligo di restituzione può essere ricondotto all'indebito oggettivo anche quando discenda dalla nullità di una clausola contrattuale.
Richiamato dalla decisione di primo grado come norma la cui violazione avrebbe comportato la nullità della clausola di rischio cambio.
Richiamato dalla parte ricorrente come ulteriore parametro, in via subordinata, per sostenere la nullità della clausola.
Richiamato nei motivi assorbiti in tema di regolazione delle spese di lite.
Richiamato nei motivi assorbiti in tema di compensazione parziale delle spese di lite.
Norma processuale richiamata come parametro di ricorso per violazione di legge e per vizio di motivazione apparente o inesistente.
Richiamato dalla parte ricorrente quale titolo subordinato di indennizzo per arricchimento senza causa.
Richiamato dalla parte ricorrente come termine di confronto per la tesi sull'applicazione degli interessi moratori.
Massime di principio
- L'art. 1284, comma 4, c.c. si applica alle obbligazioni restitutorie anche quando esse derivino da nullità contrattuale o da indebito oggettivo, e non soltanto alle obbligazioni di fonte strettamente contrattuale.
- La clausola di salvezza dell'art. 1284, comma 4, c.c. va intesa come esclusione della natura imperativa della norma, non come limitazione del suo ambito applicativo.
- L'applicazione del tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. è esclusa solo se risulti una valida ed efficace determinazione contrattuale di una diversa misura degli interessi.
- Quando la domanda di restituzione si collega a un rapporto contrattuale invalidato o a una clausola nulla, gli interessi decorrono secondo il regime dell'art. 1284 c.c. indipendentemente dalla qualificazione dell'obbligo come restitutorio e non risarcitorio.
- Se il motivo principale di ricorso è fondato, i motivi residui che attengono a capi dipendenti della decisione, come la regolazione delle spese, restano assorbiti.
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