Cassazione Civile, Ordinanza n. 24433/2023 del 10/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (sindaco)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera assembleare con cui una società aveva disposto la riduzione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo, la revoca dei componenti di tali organi e la prosecuzione dell'organo amministrativo revocato per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo. In primo grado, un soggetto revocato quale presidente del collegio sindacale era intervenuto nel giudizio promosso da altro soggetto già presidente del consiglio di amministrazione: nella sua comparsa di intervento aveva chiesto in via principale l'accertamento della legittimità della delibera e, subordinatamente, l'estensione degli effetti favorevoli di un eventuale annullamento e il risarcimento dei danni. All'udienza di precisazione delle conclusioni, però, egli non riproponeva più la domanda principale e insisteva soltanto su quella subordinata risarcitoria, quantificandola. La Corte d'appello ha ritenuto che la mancata riproposizione della domanda principale non valesse come abbandono, che l'insistenza sulla domanda risarcitoria integrasse una mutatio libelli e che, in ogni caso, l'accoglimento della domanda principale in primo grado facesse venir meno l'interesse ad appellare. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha censurato tale impostazione, deducendo violazione dell'art. 189 c.p.c., per avere la Corte territoriale qualificato come mutatio libelli la scelta di rinunciare alla domanda principale e insistere solo su quella subordinata, e omesso esame delle ulteriori questioni di merito sulla validità della delibera, non esaminate in appello perché ritenute assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la parte intervenuta aveva legittimamente abbandonato la domanda principale fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, concentrandosi sulla domanda subordinata di risarcimento; tale condotta non integrava una mutatio libelli, non introduceva nuovi fatti né un diverso oggetto della pretesa e non richiedeva le forme della rinuncia agli atti. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserita mancanza di interesse. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le questioni di merito sulla delibera non esaminate dalla Corte d'appello, in quanto assorbite, dovranno essere trattate dal giudice di rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la parte può rinunciare o abbandonare una domanda, o uno dei suoi capi, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni; tale scelta non equivale a mutatio libelli se non altera il fatto costitutivo né l'oggetto della pretesa.
il divieto di nuove domande o modifiche dell'originaria domanda non impedisce l'abbandono di una domanda o di un capo di domanda nel corso del processo, sino alla precisazione delle conclusioni.
la rinuncia alla domanda o ai suoi capi non va confusa con la rinuncia agli atti del giudizio e non richiede le forme rigorose né l'accettazione della controparte.
richiamato come base della richiesta di estensione degli effetti favorevoli dell'eventuale annullamento della delibera.
richiamato tra le censure di merito relative alla gestione societaria dopo la revoca degli organi.
art. 17, commi 22-bis e 22-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102
richiamato quale base normativa della delibera di riduzione dei compensi e revoca degli organi amministrativi e di controllo.
Massime di principio
- La mancata riproposizione, all'udienza di precisazione delle conclusioni, di una domanda originariamente formulata può integrare un abbandono tacito del relativo capo di domanda, quando la condotta processuale complessiva renda inequivoca la volontà della parte di insistere solo sulle altre domande.
- L'abbandono di una domanda o di uno dei suoi capi non costituisce mutatio libelli se non introduce fatti nuovi, non sostituisce il titolo della pretesa e non amplia l'oggetto del contendere rispetto all'atto introduttivo.
- Il divieto di nuove domande e di mutamento della domanda non impedisce alla parte di rimodulare in senso riduttivo le proprie conclusioni, anche dopo la scadenza dei termini istruttori, sino alla precisazione delle conclusioni.
- La rinuncia o l'abbandono di una domanda processuale non coincide con la rinuncia agli atti del giudizio: è sufficiente una scelta difensiva della parte e non occorrono le forme dell'art. 306 c.p.c. né l'accettazione dell'avversario.
- Quando una domanda subordinata viene coltivata in via esclusiva, la compatibilità tra le domande va valutata nell'ambito della sequenza gradata delle richieste, potendosi ritenere progressivamente abbandonate le tesi precedenti.
- Le questioni di merito rimaste assorbite in appello per effetto di una declaratoria pregiudiziale non possono essere esaminate direttamente in cassazione, dovendo essere devolute al giudice di rinvio dopo la cassazione della decisione assorbente.
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