Cassazione Civile, Ordinanza n. 09042/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario in cui una contribuente aveva impugnato una cartella per bollo auto, ottenendo l’accoglimento del ricorso e la condanna della Regione al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Poiché tale capo sulle spese era stato poi omesso nel successivo giudizio di ottemperanza, il difensore aveva proposto ricorso per cassazione, ottenendo l’accoglimento con rinvio. In sede di riassunzione, il giudice tributario aveva condannato la Regione al pagamento delle spese dei vari gradi, ma le aveva liquidate in misura ritenuta eccessivamente bassa rispetto alla nota spese depositata e ai parametri forensi applicabili. Il ricorrente ha quindi censurato la sentenza di rinvio deducendo, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992, dell’art. 75 disp. att. c.p.c. e del d.m. 55/2014, perché il giudice avrebbe liquidato le spese senza dare adeguata motivazione dello scostamento dalla nota spese e dai valori medi dei parametri, nonché senza spiegare perché si discostasse dai minimi e dai criteri di liquidazione previsti dalla disciplina parametrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, quando la parte vittoriosa deposita una nota spese specifica, il giudice non può procedere a una liquidazione globale inferiore senza motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci, perché la nota spese costituisce limite e parametro di controllo della liquidazione. Ha inoltre ribadito che, nella disciplina dei compensi professionali applicabile ratione temporis, il giudice non può discostarsi in modo ingiustificato dai parametri e, in ogni caso, non può giungere a liquidazioni simboliche o non congrue rispetto al decoro della professione. In applicazione di tali principi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di merito; la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata ritenuta conforme. Non risulta dal testo integrale qui riportato il dispositivo finale completo oltre l’avvio del P.Q.M., ma l’esito decisorio è chiaramente di accoglimento con rinvio.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla liquidazione/ripartizione delle spese nel processo tributario e come parametro della censura proposta contro la liquidazione insufficiente
la nota spese depositata dalla parte vittoriosa funge da limite al potere di liquidazione del giudice e impone una motivazione se vengono eliminate o ridotte voci richieste
art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55
disciplinava i parametri di liquidazione dei compensi forensi; il giudice può operare variazioni nei limiti consentiti, ma deve motivare lo scostamento ulteriore
tabella 1 e tabella 2 del d.m. 5 aprile 2014 n. 55
costituiscono i parametri di riferimento per la liquidazione giudiziale del compenso professionale
richiamato quale base della disciplina dei parametri forensi introdotta dopo l’abolizione delle tariffe
d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27
ha abrogato le tariffe professionali e introdotto il sistema dei parametri
d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in l. 248/2006
ha segnato la soppressione dell’obbligatorietà di tariffe fisse o minime per le prestazioni professionali
nella formulazione applicabile ratione temporis prevedeva l’onnicomprensività dei compensi per prestazioni stragiudiziali
ha modificato i parametri del d.m. 55/2014, precisando limiti quantitativi alla riduzione rispetto al valore medio e riducendo il margine di discrezionalità del giudice
non applicabile ratione temporis, ma richiamato per escludere che la nuova disciplina muti il principio di fondo sull’area di discrezionalità nella liquidazione
legge n. 794 del 1942, art. 24
richiamata come base dell’inderogabilità dei minimi tariffari secondo l’orientamento giurisprudenziale citato
costituisce il parametro formale di deduzione delle violazioni di legge formulate nel ricorso
richiamato come disciplina del giudizio di ottemperanza attivato per ottenere l’esecuzione del capo sulle spese
Massime di principio
- Quando la parte vittoriosa deposita una nota spese specifica, il giudice deve confrontarsi con le singole voci richieste e, se le riduce o le elimina, deve darne motivazione adeguata e controllabile in sede di legittimità.
- La nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. non è solo un mezzo di documentazione della pretesa, ma delimita anche il potere di liquidazione del giudice, che non può attribuire somme superiori a quelle richieste né liquidare importi inferiore senza spiegazione coerente.
- In materia di compensi forensi liquidati giudizialmente, il giudice deve rispettare i parametri normativi applicabili ratione temporis e può discostarsene solo entro i limiti consentiti, motivando lo scostamento quando oltrepassa la fisiologica discrezionalità tabellare.
- La liquidazione di compensi professionali non può ridursi a importi meramente simbolici o non congrui rispetto al decoro della professione, specie quando la prestazione sia stata effettivamente svolta e documentata.
- Nel processo tributario, la disciplina della soccombenza e delle spese deve essere applicata in modo coerente con i parametri forensi e con l’obbligo di motivazione, soprattutto quando il giudice riduce in misura significativa la domanda di liquidazione formulata dalla parte vittoriosa.
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