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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17725/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La lite origina da due rapporti bancari intrattenuti da una società poi fallita con la banca: un conto corrente e un conto anticipo fatture, in essere tra il 1999 e il 2005. La società aveva agito per far dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e per contestare addebiti di costi e interessi ultralegali non pattuiti, chiedendo la restituzione di quanto versato in eccedenza. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo nulli integralmente i contratti per difetto di forma scritta. In appello la banca aveva dedotto, tra l'altro, la violazione del contraddittorio, poiché la nullità totale era stata rilevata d'ufficio senza previa discussione; la corte d'appello aveva poi dichiarato nulla la sentenza di primo grado per tale ragione, ma aveva comunque confermato nel merito la condanna della banca, ritenendo a sua volta nulli i contratti per mancanza di valida sottoscrizione da parte di soggetti muniti di poteri rappresentativi. Nel ricorso per cassazione la banca ha censurato tale conclusione, sostenendo che: la firma apposta da due funzionari dell'istituto era idonea a esprimere la volontà della banca; il giudice d'appello aveva nuovamente deciso d'ufficio su un tema non previamente sottoposto al contraddittorio; la produzione in giudizio dei contratti e la loro esecuzione protratta nel tempo valevano come manifestazione di volontà sostitutiva della sottoscrizione mancante. Sono stati proposti anche un secondo motivo sulla pretesa violazione dell'art. 183 c.p.c. e un terzo sulla contraddittorietà della motivazione, ma la Corte non li ha esaminati perché assorbiti. La Cassazione ha accolto il primo motivo: ha affermato che, nei contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina nullità per difetto di forma scritta, che va intesa in senso funzionale e non strutturale; è sufficiente la redazione per iscritto e la consegna al cliente, mentre il consenso della banca può desumersi da comportamenti concludenti, come la produzione del contratto in giudizio e l'esecuzione del rapporto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame del merito e delle spese, assumendo come valido il presupposto della forma scritta dei contratti bancari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso della banca, ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato la causa alla medesima corte, in diversa composizione, affinché riesamini il merito della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul principio per cui, nei contratti bancari, la forma scritta richiesta dalla norma ha funzione di protezione del cliente e non richiede, a pena di nullità, la sottoscrizione dell'istituto di credito, potendo la sua volontà risultare anche da comportamenti concludenti. Ne deriva che i contratti oggetto di causa non potevano essere dichiarati nulli per mancanza di valida sottoscrizione della banca.

Norme richiamate

  • art. 117 d.lgs. n. 385/1993

    La forma scritta dei contratti bancari è richiesta a tutela del cliente e va intesa in senso funzionale, non strutturale; la mancanza della firma dell'istituto di credito non comporta nullità se il contratto è redatto per iscritto, consegnato al cliente e risulta la volontà della banca da comportamenti concludenti.

  • art. 23 d.lgs. n. 58/1998

    Il principio elaborato per il contratto-quadro di intermediazione finanziaria è richiamato in via analogica: anche lì la forma scritta è funzionale alla protezione dell'investitore e non richiede la firma dell'intermediario, essendo sufficiente quella del cliente e potendo il consenso dell'intermediario desumersi aliunde.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo con cui la ricorrente deduce la violazione di legge per la declaratoria di nullità dei rapporti bancari.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato nei motivi secondario e terzo, relativi rispettivamente a nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e a pretesa contraddittorietà della motivazione.

  • art. 183, comma 4, c.p.c.

    È invocato per sostenere che il giudice non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la questione dei poteri dei firmatari senza previa trattazione con le parti.

  • art. 132, punto 4, c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo per denunciare la presunta contraddittorietà della sentenza d'appello.

  • artt. 2210 e 2211 c.c.

    Sono menzionati nel secondo motivo con riferimento ai poteri dei soggetti firmatari dei contratti bancari.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nei contratti bancari la forma scritta richiesta dalla legge non va intesa in senso strutturale, ma funzionale alla protezione del cliente: è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto e consegnato al correntista, senza che la sottoscrizione dell'istituto di credito sia elemento essenziale di validità.
  • La volontà della banca di avvalersi del contratto può risultare da comportamenti concludenti, come l'esecuzione protratta del rapporto o la produzione del contratto in giudizio, e tali elementi possono supplire alla mancanza della firma del legale rappresentante o del funzionario munito di poteri.
  • Se il giudice d'appello accoglie il primo motivo di ricorso e ciò impone comunque un nuovo esame del merito, restano assorbite le ulteriori censure che non potrebbero incidere sull'esito rescindente già raggiunto.
  • Il principio elaborato per i contratti bancari si pone in continuità con la giurisprudenza formatasi sul contratto-quadro di intermediazione finanziaria, ove la forma scritta ha funzione protettiva e non richiede necessariamente la sottoscrizione dell'intermediario.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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