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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7023/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente contestava la riqualificazione operata in sede di appello del reato originariamente contestato (art. 483 c.p.) in quello di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 (con osservazione che, per il fatto concreto presentato in ambito civile, la fattispecie corretta sarebbe stata quella dell'art. 125 d.P.R. 115/2002). La questione centrale è che la nuova qualificazione ha fatto emergere la necessità della celebrazione dell'udienza preliminare, che in primo grado non si era tenuta perché si era proceduto con citazione diretta (decreto di citazione ex art. 552 c.p.p.). La ricorrente ha quindi dedotto il vizio per mancata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521-bis c.p.p., nonché la lesione del diritto di difesa per non essere stata messa in condizione di contraddire sulla diversa qualificazione; inoltre è stata segnalata la questione delle funzioni del pubblico ministero svolte da magistrati onorari in primo grado in luogo di magistrati togati (art. 72 Ordinamento Giudiziario).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo alla riqualificazione operata in appello e alla conseguente mancata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Pur riconoscendo la legittimità della riqualificazione nel merito, la Corte ha osservato che la nuova fattispecie rientrava tra quelle per le quali è prevista l'udienza preliminare; pertanto, ai sensi dell'art. 521-bis c.p.p., la Corte avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado e disporre la trasmissione degli atti al PM. È stata rilevata l'erronea applicazione dell'art. 550 comma 3 c.p.p. operata dalla Corte territoriale, poiché tale norma si riferisce solo ai casi in cui sin dall'origine si fosse proceduto con citazione diretta per reati che richiedono l'udienza preliminare. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Caltanissetta per quanto di competenza.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma relativa al reato originariamente contestato; citata per indicare la qualificazione iniziale del fatto.

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    Norma utilizzata dalla Corte di appello per la riqualificazione (anche se la Corte di Cassazione osserva che per il caso concreto sarebbe stata più appropriata la fattispecie dell'art. 125 d.P.R. 115/2002); è norma che prevede una pena con massimo superiore a quella del primo capo e, quindi, l'obbligo dell'udienza preliminare.

  • art. 125 d.P.R. 115/2002

    Richiamata dalla Corte di Cassazione come la fattispecie più corretta per una istanza di patrocinio presentata in ambito civile contenente falsa attestazione sul reddito.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice di appello il potere di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica entro certi limiti (non eccedere la competenza del giudice di primo grado).

  • art. 597 comma 3 cod. proc. pen.

    Consente al giudice d'appello, quando l'appellante è il solo imputato, di attribuire al fatto una definizione giuridica più grave purché non si superi la competenza del giudice di primo grado.

  • art. 521-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce che se la diversa qualificazione comporta l'attribuzione del reato alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice deve disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero; norma decisiva per l'annullamento della decisione impugnata.

  • art. 550 comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede il termine per sollevare l'eccezione quando si sia proceduto con citazione diretta per reato che richiedeva l'udienza preliminare; la Corte di Cassazione ha però chiarito che questa norma non si applica quando la necessità dell'udienza preliminare scaturisca da una riqualificazione intervenuta in giudizio.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai termini processuali per eccepire la mancanza dell'udienza preliminare, ma ritenuta non pertinente nel caso di riqualificazione in giudizio.

  • art. 552 cod. proc. pen.

    Citazione diretta tramite decreto di citazione; nel caso concreto l'azione era stata esercitata con decreto ex art. 552 per la fattispecie originaria.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte valorizza la necessità di garantire il diritto di difesa in caso di riqualificazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come garanzia costituzionale del giusto processo e del contraddittorio, invocato dalla difesa rispetto alla riqualificazione senza adeguata possibilità di replica.

  • art. 72 Ordinamento Giudiziario

    Richiamato in relazione all'eccezione sulla competenza del Pubblico Ministero: la difesa ha evidenziato che in primo grado le funzioni di PM sarebbero state esercitate da magistrati onorari anziché togati; la Corte non ha fatto di questo profilo il motivo decisivo, ma la questione è stata sollevata.

Massime di principio

  • La Corte d'appello può riqualificare il fatto in sede di decisione ma tale potere è vincolato al rispetto dei limiti di competenza del giudice di primo grado (art. 521 e art. 597 c.p.p.).
  • Se la riqualificazione determina che il reato rientra tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si è svolta, il giudice d'appello deve disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521-bis c.p.p.; in mancanza, la decisione è annullabile.
  • L'art. 550 comma 3 c.p.p. (termine per eccepire la mancanza dell'udienza preliminare quando si procede con citazione diretta) non è applicabile quando la necessità dell'udienza preliminare deriva da una riqualificazione intervenuta nel corso del giudizio.
  • La riqualificazione non può ledere il diritto di difesa: l'imputato deve essere messo in condizione di contraddire anche rispetto alla nuova qualificazione (garanzie ex art. 6 CEDU e art. 111 Cost.).
  • La riqualificazione che aumenti la gravità della fattispecie è possibile solo nei limiti previsti (divieto di reformatio in peius se l'appello è proposto solo dall'imputato) e tenendo conto della competenza per rito e composizione del giudice.
  • Questioni relative a chi ha esercitato le funzioni di pubblico ministero (togato vs onorario) possono essere rilevanti, ma vanno valutate distintamente e non escludono automaticamente l'applicazione delle regole sulla riqualificazione e la trasmissione degli atti.

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