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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00269/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva domandato al giudice di merito il riconoscimento dello status di rifugiato oppure, in subordine, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria/speciale, dopo il diniego della Commissione territoriale. Raccontava di essere fuggito dal Senegal perché il datore di lavoro lo aveva ritenuto responsabile di un incendio in officina e aveva preteso il risarcimento dei danni, pur senza che egli fosse coinvolto nell'evento. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo il racconto non credibile, escludendo sia i presupposti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), d.lgs. 251/2007, sia il rischio di violenza indiscriminata ai sensi dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, sia infine la protezione speciale/umanitaria per difetto di allegazioni specifiche su vulnerabilità e percorso di integrazione in Italia. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava la nullità del decreto per assenza di motivazione quanto al diniego della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), sostenendo che le fonti informative richiamate dal Tribunale fossero indicate tramite link non funzionanti o consultabili solo a pagamento; con il secondo deduceva violazione dell'art. 19, comma 1.1, lett. c), d.lgs. 286/1998 per avere il Tribunale omesso il giudizio comparativo tra la situazione in Italia e quella del rimpatrio, lamentando anche la mancata considerazione della sua età e del contesto socio-economico del Senegal.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, affermando che il giudice non ha l'onere di inserire in sentenza un collegamento ipertestuale funzionante alle fonti sul rischio di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, trattandosi di informazioni comunque accessibili tramite comuni motori di ricerca; inoltre alcune fonti richiamate erano tipizzate (EASO). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio del decreto sul diniego della protezione speciale, introduceva una questione nuova sull'età del richiedente non dedotta in merito e si limitava a deduzioni generiche, senza censurare specificamente l'accertamento del Tribunale circa la mancata prova di integrazione in Italia, di pregiudizi psico-fisici derivanti dal transito in Libia e di legami affettivi, sociali o lavorativi nel territorio nazionale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per l'irrituale costituzione del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, il giudice di merito non è tenuto a riprodurre in sentenza collegamenti ipertestuali funzionanti alle fonti informative utilizzate, purché tali fonti siano identificabili e comunque accessibili da parte del pubblico.
  • La censura per vizio motivazionale o per violazione di legge deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; deduzioni generiche o meramente assertive non sono idonee a scalfire il diniego della protezione.
  • Nel giudizio sulla protezione speciale occorre dedurre e provare specifici elementi di vulnerabilità e di integrazione in Italia; in mancanza, la doglianza sulla mancata comparazione tra situazione attuale e condizioni di rimpatrio resta priva di specifico supporto.
  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto non dedotte nel giudizio di merito, come la valorizzazione di un'età o di un profilo personale di vulnerabilità non allegato prima.
  • La mancata costituzione rituale della parte intimata può giustificare la mancata statuizione sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliareFamigliaInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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