Cassazione Penale, Sentenza n. 30633/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e aveva confermato la condanna per tentata estorsione (capo A) con rideterminazione della pena. Gli argomenti principali: 1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la condizione di quasi incensurati; 2) violazione degli artt. 163 e 165 c.p. e dell'art. 597 c.p.p. relativamente alla sospensione condizionale della pena concessa con la condizione di svolgere attività non retribuita: si chiedeva di revocare tale condizione per Florea Adrian Costel, rilevando che i precedenti a suo carico erano stati poi unificati e che nel frattempo era intervenuta la depenalizzazione di taluni reati (guida senza patente), sicché non sussisterebbero ostacoli al beneficio senza condizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, perché la valutazione del merito sulle circostanze è un giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se non contraddittorio. Quanto alla sospensione condizionale, la Corte ha stabilito che il giudice d'appello non ha l'onere di revocare d'ufficio la condizione prevista dall'art. 165 c.p. in assenza di specifico motivo di appello; per Florea Adrian Costel la Corte ha ritenuto corretta la subordinazione al lavoro non retribuito essendo risultata la precedente fruizione del beneficio e una reiterazione dellecita nel biennio, pertanto la depenalizzazione sopravvenuta non ha efficacia. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Criteri di valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito sia di fatto e insindacabile in Cassazione salvo motivazione contraddittoria
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata a obblighi (es. prestazione di attività non retribuita) quando il beneficio è concesso a chi ne ha già usufruito; la Corte ha confermato la legittimità di tale subordinazione
art. 597 comma 5 cod. proc. pen.
Non impone l'obbligo per la Corte di appello di rimuovere d'ufficio una condizione della sospensione; il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza dei presupposti del beneficio non equivale all'onere di revocare condizioni senza specifica impugnazione
Depenalizzazione di talune condotte di guida senza patente: la Corte ha rilevato che la depenalizzazione non opera se è stata ravvisata recidiva nel biennio, per cui l'abolitio criminis non si è verificata nel caso concreto
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza per affermare che l'illegittima non subordinazione della sospensione non è sempre deducibile in cassazione come illegalità della pena; conferma il limite di sindacabilità di taluni vizi in sede di legittimità
Massime di principio
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di merito e la Cassazione lo controlla solo se la motivazione è contraddittoria o insufficiente; mere difese opposte non sono sufficienti a ribaltare quella valutazione
- Se non si deduce specificamente in appello la revoca o la modifica di una condizione applicata alla sospensione condizionale, la Corte di cassazione non può riformarla d'ufficio: il ricorso è inammissibile su censure non proposte in grado di merito
- Il giudice può subordinare la sospensione condizionale a obblighi (es. attività non retribuita) quando il beneficiario ha già usufruito del beneficio: tale subordinazione è legittima e funziona da limite alla reiterazione di benefici incondizionati
- La sopravvenuta depenalizzazione di un fatto non elimina automaticamente le conseguenze quando sussistono ipotesi di recidiva nel biennio o altri elementi che mantengono la rilevanza penale della condotta
- Le questioni attinenti a revoche o efficacia di benefici decise in sede esecutiva (giudice dell'esecuzione) non sostituiscono in automatico le deduzioni che dovevano essere tempestivamente formulate nel giudizio di merito; è necessario vigilare sulle impugnazioni nei termini e nei riti previsti
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