Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08303/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di un soggetto che chiedeva di essere dichiarato proprietario per usucapione di un fondo sul quale insistevano due manufatti. La società convenuta si opponeva deducendo di essere proprietaria del bene in forza di atti di acquisto e contestando comunque il maturare del ventennio utile. Su iniziativa dell'attore furono poi chiamati altri soggetti, nei cui confronti venne proposta in via subordinata domanda diretta ad accertare la validità ed efficacia di una scrittura privata del 24.10.1990, qualificata dall'attore come contratto di compravendita. Il Tribunale rigettava la domanda di usucapione e dichiarava inammissibile la domanda verso i chiamati; la Corte d'appello confermava il rigetto, ritenendo che la scrittura fosse un preliminare e non un titolo traslativo, che non fosse provato un possesso utile ad usucapionem, che la disponibilità del bene derivasse al più da detenzione qualificata e che, comunque, la data del documento collocasse l'azione prima del compimento del ventennio. Nel ricorso per cassazione venivano dedotte violazione degli artt. 1158, 1141, 1167 e 1351 c.c. per mancata considerazione dell'asserita continuità del possesso e dell'irrilevanza della scrittura ai fini dell'interruzione dell'usucapione, nonché violazione degli artt. 115 e 132, n. 4, c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per la pretesa mancata valorizzazione delle prove testimoniali e della non contestazione di opere, coltivazione e recinzione. La Cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili: ha escluso la deducibilità del vizio di omesso esame e del difetto di sufficienza motivazionale in presenza di doppia conforme, ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e ha affermato che la disponibilità del bene in capo al promissario acquirente è mera detenzione qualificata, non possesso utile all'usucapione, salvo interversio possessionis.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non scrutinabili le censure in punto di valutazione delle prove e di motivazione, ha confermato il principio per cui la disponibilità del bene in forza di preliminare integra mera detenzione qualificata e non possesso ad usucapionem, e ha quindi lasciato ferme le decisioni di merito che avevano escluso sia l'usucapione sia l'efficacia traslativa della scrittura privata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al versamento di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre agli ulteriori effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    l'istanza di richiesta della decisione deve limitarsi a domandare la definizione della causa, senza contenuti difensivi o integrativi del ricorso; ogni altro contenuto è irrilevante

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la memoria depositata oltre il termine di dieci giorni non è valutabile

  • art. 1158 c.c.

    richiamato come norma sull'usucapione ventennale, ma la sua applicazione è stata esclusa per mancanza di prova del possesso utile

  • art. 1141 c.c.

    l'interversione della detenzione in possesso richiede atti idonei; la mera consapevolezza dell'altruità del bene non basta

  • art. 1167 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo, senza che la Corte ne ravvisasse violazione decisiva

  • art. 1351 c.c.

    richiamato in relazione alla qualificazione della scrittura privata come preliminare e non come contratto traslativo

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la diversa valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto; non è censurabile la mera cattiva valutazione del materiale istruttorio

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è censurabile solo nei casi di motivazione apparente o radicalmente incomprensibile, non per semplice insufficienza

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è denunciabile la mera insufficienza motivazionale

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme non è deducibile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando le censure si pongano in contrasto con orientamenti consolidati

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    a seguito del rigetto del ricorso è stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la critica alla valutazione delle prove in una censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., salvo che si deduca l'utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto dalla legge.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile; parimenti non è più denunciabile la mera insufficienza della motivazione, essendo sindacabile solo l'anomalia motivazionale radicale.
  • La disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente in forza di un preliminare con consegna anticipata integra, di regola, detenzione qualificata e non possesso utile all'usucapione, salvo prova di un'interversione del possesso secondo le forme di legge.
  • La sola consapevolezza soggettiva di non essere proprietario non interrompe di per sé il possesso: occorrono atti esterni incompatibili con l'altrui signoria sul bene.
  • Nell'istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., la parte ricorrente deve limitarsi a chiedere la decisione della causa, senza inserire argomentazioni difensive ulteriori o contenuti che surrettiziamente integrino il ricorso.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.