Cassazione Penale, Sentenza n. 32783/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per Cassazione della condanna per rapina aggravata, violazione degli obblighi della misura di prevenzione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il ricorso deduceva: (i) vizio di diritto e di motivazione perché la persona offesa sarebbe il proprietario del terreno (Scarpa) mentre il locatario (Durante) avrebbe autorizzato il prelievo dei carciofi; (ii) travisamento della prova sulle dichiarazioni di Durante e Marcuccio, che secondo il ricorrente autorizzavano il prelievo senza limiti; (iii) errata qualificazione giuridica della condotta e richiesta di riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.); (iv) giustificazione del porto di coltello e forbice come strumenti per il taglio dei carciofi (art. 4 L.110/1975); (v) richiesta di applicazione dell'attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.86/2020 e delle attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione in rapina: non è necessario che la violenza sia rivolta al proprietario formale, bensì a chi materialmente detiene la cosa (Durante) e l'aggressione è avvenuta verso lo Scarpa che si oppose al prelievo. Le dichiarazioni del Durante, riportate nel ricorso, contrastano con la tesi difensiva perché affermavano chiaramente che l'autorizzazione era limitata alla presenza del locatario («quando ci sono, ti fermi e te li do»), decisione confermata dall'interpretazione coerente delle dichiarazioni del Marcuccio. Perciò è infondata la richiesta di riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, mancando un diritto azionabile e l'azione violenta diretta all'obbligato. Quanto al porto degli utensili, è stato ritenuto ingiustificato poiché gli strumenti non erano esclusivamente per il taglio ma sono stati utilizzati anche per danneggiare le ruote dell'auto della persona offesa. L'attenuante costituzionale prevista dalla sentenza n.86/2020 non è stata ritenuta tempestivamente dedotta in sede di merito e quindi la doglianza è tardiva; la richiesta di attenuanti atipiche è generica e inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta la rapina come il procurarsi un ingiusto profitto mediante violenza alla persona e l'impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene; non è necessario che la violenza sia rivolta al proprietario formale della cosa
L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede l'esistenza di un diritto azionabile in giudizio e che la violenza sia diretta alla persona tenuta a soddisfare quella pretesa; nel caso in esame tali presupposti non risultano sussistere
Riguarda il porto di strumenti atti ad offendere; la Corte ritiene il porto ingiustificato quando gli oggetti non sono esclusivamente utilizzati per fini leciti e sono inoltre impiegati per danneggiamenti
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2020 (interpretazione dell'art. 133 c.p.)
L'attenuante costituzionale che diminuisce la pena di un terzo per fatti di lieve entità può trovare applicazione solo se la questione è stata tempestivamente dedotta e valutata dal giudice di merito; la mancata richiesta motivata in sede di conclusioni in appello comporta la tardività della deduzione in Cassazione
Norma sulla determinazione della pena e sulle attenuanti; la Corte richiama i requisiti procedurali e la necessità di specificità per il riconoscimento delle attenuanti
Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali della parte privata che propone un ricorso rigettato; la Corte lo applica al ricorrente
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamati per spiegare la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e l'assenza di richiesta di trattazione orale nei termini previsti
Norma evocata dal ricorrente; la Corte non ritiene sussistente travisamento delle prove in base alle dichiarazioni prodotte
Massime di principio
- Per il reato di rapina conta la persona che materialmente detiene la cosa al momento del fatto: non è necessario che la violenza sia rivolta al proprietario formale
- Un'autorizzazione al prelievo di beni è rilevante nella sua portata concreta: se è limitata alla presenza del locatario, il prelievo in sua assenza può configurare appropriazione indebita o rapina a seconda delle modalità
- La riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede la prova di un diritto azionabile in giudizio e che la violenza sia diretta al soggetto tenuto a soddisfarlo; l'assenza di tali elementi esclude la riqualificazione
- Il porto di strumenti potenzialmente offensivi può essere giustificato se provato esclusivamente per fini leciti; l'uso degli stessi per altri scopi (es. danneggiamento) rende il porto ingiustificato
- Le novità giurisprudenziali o costituzionali che incidono sulla pena (es. attenuanti 'di lieve entità') devono essere tempestivamente e motivatamente dedotte in sede di merito per poter essere valutate: la loro richiesta tardiva può essere inammissibile
- Le doglianze generiche sulle attenuanti atipiche non superano la soglia di ammissibilità: è necessaria l'indicazione puntuale delle circostanze che si ritengono tali
- In appello e in Cassazione la valutazione della prova testimoniale è soggetta a sindacato limitato: la Suprema Corte non sostituisce il giudizio di fatto del giudice di merito se la motivazione è coerente e supportata dagli atti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32585/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32586/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32587/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32590/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32591/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32592/2025 del 03/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →